Il “saldo e stralcio” dei debiti

per chi è in difficoltà economica

La grave e comprovata situazione si considera sussistente qualora l’Isee del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro o sia stata aperta procedura di liquidazione
Il “saldo e stralcio” dei debiti |per chi è in difficoltà economica
Le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica potranno definire in maniera agevolata i debiti relativi a carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

A dettare le regole del “saldo e stralcio”, l’articolo 1, commi 184-199, della legge di bilancio 2019, n. 145/2018, secondo cui la situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nei seguenti casi:

l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) riferito al proprio nucleo familiare non supera il limite di 20mila euro
alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 3/2012.

Quanto si paga e cosa si risparmia
Le pendenze in questione possono essere estinte con il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate in funzione dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare:
- 16%, se l’Isee non supera 8.500 euro
- 20%, se l’Isee supera 8.500 ma non 12.500 euro
- 35%, se l’Isee supera 12.500 ma non 20.000 euro.
Invece, quando la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è rappresentata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione, è dovuta una quota ancor più bassa, il 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi per ritardata iscrizione (in tali casi, alla dichiarazione di adesione bisogna allegare copia conforme del decreto di apertura della liquidazione).

In aggiunta a capitale e interessi per ritardata iscrizione, bisogna pagare anche le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Pertanto, chi aderisce al “saldo e stralcio” beneficia della riduzione degli importi dovuti (secondo le percentuali viste) nonché dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora ovvero, in riferimento ai debiti previdenziali, delle sanzioni e delle somme aggiuntive (articolo 27, comma 1, Dlgs 46/1999).

Come si aderisce: dichiarazione e versamenti
Per accedere alla definizione agevolata del “saldo e stralcio”, occorre presentare all’agente della riscossione un’apposita dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019, secondo le modalità e con il modello che saranno pubblicati sul sito dello stesso agente entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 136/2018, di conversione del Dl 119 (“collegato fiscale”).
Nella dichiarazione bisogna attestare la presenza dei requisiti di accesso alla definizione e vanno indicati i debiti che si ha intenzione di definire nonché il numero di rate in cui eventualmente si vuole suddividere il pagamento delle somme dovute, tenendo presente che lo stesso può essere effettuato, alternativamente:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2019
- in rate pari al:

35%, con scadenza fissata al 30 novembre 2019
20%, con scadenza al 31 marzo 2020
15%, con scadenza al 31 luglio 2020
15%, con scadenza al 31 marzo 2021
restante 15%, con scadenza al 31 luglio 2021.In caso di pagamento rateale, dal 1° dicembre 2019 vanno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo.

L’agente della riscossione, entro il 31 ottobre 2019, comunica a chi ha presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare delle somme complessivamente dovute per l’estinzione e quello delle singole rate, nonché la scadenza di ciascuna di esse.
Invece, in caso di insussistenza dei necessari requisiti o di presenza, nella dichiarazione di adesione, di carichi diversi da quelli ammessi al “saldo e stralcio”, comunica l’impossibilità di estinguere il debito e avverte che lo stesso, se definibile tramite la “rottamazione-ter” (articolo 3, Dl 119/2018), è incluso automaticamente in quella procedura.
A tal fine, ne indica l’importo totale, ripartito in diciassette rate, con relative scadenze:
- la prima, pari al 30% dell’ammontare complessivo, scade il 30 novembre 2019
- il restante 70% è ripartito in rate di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020, con applicazione, a partire dal 1° dicembre 2019, degli interessi al tasso del 2% annuo.

Rapporti con le precedenti rottamazioni
I debiti definibili con il “saldo e stralcio” possono essere estinti anche se erano già stati ricompresi in dichiarazioni di adesione alle prime due edizioni della rottamazione (articolo 6, comma 2, Dl 193/2016 e articolo 1, comma 5, Dl 148/2017), procedura che il debitore non ha perfezionato con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.
Le somme eventualmente versate per la rottamazione non sono restituibili, ma vengono computate ai fini della definizione tramite “saldo e stralcio”.

Controlli
Sono previsti controlli sull’Isee nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati.
In presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, l’interessato è tenuto a fornire, entro un termine di almeno venti giorni dalla comunicazione, la documentazione idonea a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Nell’ipotesi di mancato tempestivo invio della documentazione e nei casi di irregolarità od omissioni costituenti falsità, la definizione agevolata non ha luogo e l’ente creditore, se è già intervenuto discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, a riaffidare in riscossione il debito residuo.

Per tutto quanto non previsto, la disciplina del “saldo e stralcio” si completa, in quanto compatibili, con i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell’articolo 3 del Dl 119/2018.

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