Interventi “energetici” sulla casa: le modalità per cedere l’ecobonus

Per le spese del 2018, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24, da trasmettere solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a decorrere dal prossimo 5 agosto

Definite le regole per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute negli anni 2018 e 2019, relative a interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (articolo 14, Dl 63/2013).
Il provvedimento 18 aprile 2019 disciplina anche la cessione del credito relativo alla detrazione per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli interventi sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dello stesso articolo 14, e per gli interventi, sempre condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (successivo comma 2-quater.1).

Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, viene stabilito che:

coloro che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dall’Irpef o per espressa previsione normativa o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del Tuir, i quali, quindi, non potrebbero fruire della detrazione (no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuati gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione;
tutti gli altri soggetti possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La cessione non può avvenire nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

L’operazione, dunque, riguarda:

tutti i contribuenti, anche non tenuti a versare l’imposta sul reddito, sempre che siano teoricamente beneficiari della detrazione prevista per gli interventi di cui all’articolo 14, Dl 63/2013
i fornitori che hanno realizzato gli interventi
altri soggetti privati (persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) collegati al rapporto che ha originato la detrazione (vedi circolari 11/2018 e 17/2018)
gli intermediari finanziari e gli istituti di credito, ma solo se a cedere sono soggetti no tax area.

Il credito cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte pagata mediante cessione del credito al fornitore.
Se negli interventi agevolabili sono coinvolti più fornitori, il credito cedibile a ciascuno di essi è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nei suoi confronti.
In caso di cessione del credito al fornitore che ha eseguito i lavori, la fattura deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

La cessione deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria:

o utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia
o tramite gli uffici territoriali della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento, che può anche essere inviato tramite Pec, sottoscritto con firma digitale o autografa (in quest’ultimo caso, va allegata un documento d’identità del firmatario).

La comunicazione, la cui omissione rende inefficace la cessione, deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa (per le spese del 2018 andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019).
Il cessionario, nel proprio “Cassetto fiscale”, potrà prendere visione del credito cedutogli che, però, sarà utilizzabile o potrà essere ulteriormente ceduto solo dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito. Il cedente, attraverso lo stesso servizio, potrà consultare le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario.
Il cessionario che, a sua volta, intende cedere il credito dovrà darne comunicazione all’Agenzia tramite apposite funzionalità telematiche a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso (per le spese sostenute nel 2018 andrà fatto a partire dal 5 agosto 2019).

Il credito d’imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite F24 (il codice tributo sarà istituito con una successiva risoluzione), da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per le spese del 2018, a partire dal 5 agosto 2019) e, comunque, dopo la sua accettazione. Non si applicano i limiti previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000.
Se l’importo del credito utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, l’F24 viene scartato; la circostanza è comunicata a chi l’ha trasmesso tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.
La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è utilizzabile negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

In tema di controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, è previsto che, se viene accertata:

la mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente, il recupero dell’importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni
l’indebita fruizione (anche parziale) del credito da parte del cessionario, il recupero avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Inoltre, per tener conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, viene previsto che il provvedimento 28 agosto 2017, con il quale è stata disciplinata la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, si applica anche alla cessione del credito per le spese relative agli interventi:

di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dell’articolo 14 del Dl 63/2013
effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14, comma 2-quater.1).

Infine, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico nonché per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni, il credito è utilizzabile dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:

il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta

il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo (in caso di cessione al fornitore).


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