Martedì 30 aprile 2019:

mix di scadenze per l’Iva

Dichiarazione annuale, richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito trimestrale, esterometro e spesometro: mancano pochi giorni per questi importanti adempimenti
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Sono numerose le scadenze che interessano i contribuenti Iva alla fine del mese di aprile: entro martedì 30, infatti, vanno inviati i dati delle operazioni transfrontaliere relative ai primi tre mesi del 2019, la dichiarazione per il 2018, il modello Iva Tr e la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (terzo e quarto trimestre 2018 o secondo semestre 2018).

Riepiloghiamo, in sintesi, gli adempimenti.

Dichiarazione Iva annuale
Il 30 aprile è l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2018 (articolo 8, Dpr 322/1998).
I modelli utilizzabili sono due: Iva/2019 e Iva Base/2019. Il secondo è una versione semplificata del primo e può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche sia soggetti diversi, che nel corso dell’anno:

hanno determinato l’imposta dovuta (o ammessa in detrazione) secondo la disciplina ordinaria e, quindi, non hanno applicato uno dei regimi speciali previsti dalla legge (ad esempio, quello per gli agricoltori)
hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse
non hanno effettuato operazioni con l’estero (ad esempio, cessioni e acquisti intracomunitari, esportazioni, importazioni)
non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi del meccanismo del plafond
non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Invece, non possono utilizzare il modello Iva base:

i non residenti che hanno in Italia una stabile organizzazione ovvero si avvalgono della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
i soggetti obbligati a utilizzare l’F24 auto UE
i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
le società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo
l’ente o la società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2019, della compensazione dell’Iva di gruppo (l’opzione si esercita compilando il quadro VG del modello Iva/2019)
coloro che hanno presentato nel 2018 dichiarazioni integrative a favore.

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica:

direttamente dal dichiarante
tramite un intermediario abilitato (ad esempio, commercialista, ragionerie, perito commerciale, consulente del lavoro)
tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
tramite società appartenenti al gruppo.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine del 30 aprile sono considerate valide, fatta salva però l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge; invece, quelle presentate con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che risulti dovuta.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione e sulla trasmissione dei modelli, si rinvia alle relative istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia.

Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale
Coloro che nel primo trimestre 2019 hanno realizzato un’eccedenza di Iva detraibile superiore a 2.582,28 euro e che, sussistendone le condizioni, vogliono chiederne, in tutto o in parte, il rimborso o intendono utilizzarla in compensazione con F24 devono presentare entro il 30 aprile l’Iva Tr.
Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica direttamente dal contribuente interessato o tramite un intermediario abilitato.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo e sulla compilazione del modello si rinvia alle istruzioni per la sua compilazione.

Esterometro
Entro il 30 aprile, i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni transfrontaliere (cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia) relative ai primi tre mesi del 2019. L’obbligo, tuttavia, non sussiste in relazione alle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o è stata emessa o ricevuta fattura elettronica (esterometro - articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015).
Si ricorda che la trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Tuttavia, in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nei mesi di gennaio e febbraio 2019, il Dpcm 27 febbraio 2019 ha previsto che i dati siano inviati all’Agenzia entro il 30 aprile (articolo 1, comma 2).
Per l’invio, bisogna utilizzare il tracciato e le regole tecniche stabiliti con provvedimento dell’Agenzia.

Spesometro
Scade il 30 aprile anche il termine per trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al terzo e al quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha optato per l’invio con periodicità semestrale, al secondo semestre 2018 (spesometro - articolo 21, comma 1, Dl 78/2010).
Anche questa scadenza, inizialmente prevista per il 28 febbraio 2019, è stata posticipata dal Dpcm 27 febbraio 2019 (articolo 1, comma 1).
Lo spesometro va trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando l’apposito pacchetto software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Si tratta dell’ultimo appuntamento con lo spesometro: a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica tramite sistema di interscambio (avvenuta lo scorso 1° gennaio), infatti, l’adempimento è abrogato.

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