23/03/2011
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La compensazione dei crediti tributari "nuova formula" sta per andare a regime e mette nel mirino la scadenza del saldo Iva del 16 marzo.
Chi ha cartelle esattoriali scadute sopra i 1.500 euro (anche se già notificate nel 2010) potrà utilizzare una parte del credito per saldare il conto con l’agente della riscossione e poi sfruttare il residuo per pagare le imposte dovute.
Pro e contro
Dopo 50 giorni dall’entrata in vigore della norma contenuta nella manovra estiva (Dl 78/10), e dopo il decreto ministeriale attuativo firmato lo scorso 10 febbraio dal Mef, il quadro è (quasi) definito.
Con una chiave di lettura che non è solo sfavorevole per il contribuente:
da un lato, diventa prioritario pagare le cartelle scadute;
dall’altro, diventa possibile farlo usando i crediti erariali per estinguere ruoli per tributi erariali, di qualsiasi importo e anche non scaduti.
Una novità, quest’ultima, che consente di monetizzare i crediti, con un significativo vantaggio rispetto alla regola che impone di attingere alle finanze aziendali per l’estinzione del ruolo.
E non solo per chi ha un credito superiore al debito: il decreto sblocca anche l’utilizzo dei crediti per ridurre l’importo dovuto.
Una volta a regime, il meccanismo passerà attraverso il modello F24.
La completa operatività del nuovo sistema passa, dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto, per l’emanazione della risoluzione con i codici tributo.
A chi interessa
Le novità interessano tutti i contribuenti che vantano dei crediti tributari da utilizzare in compensazione su modello F24 e che, contestualmente, si trovino in una di queste due situazioni:
1. abbiano ruoli, sempre per tributi erariali, emessi da Equitalia;
2. a partire dal 1° luglio prossimo, siano destinatari di avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva destinati a divenire esecutivi dopo il termine di 60 giorni dalla notifica.
La violazione comporta l’irrogazione di una sanzione pari al minore importo tra il 50% delle somme iscritte a ruolo e non pagate nei termini e l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione.
Procedura in due fasi
Il contribuente dovrà innanzitutto recarsi presso l’agente della riscossione per verificare la reale consistenza del debito, così da esser certo di non avere pendenze per tributi erariali di importi superiori a 1.500 euro.
Inoltre, dovrà conoscere l’ammontare e la tipologia del credito da indicare sul modello di pagamento.
Sul modello F24, infatti, dovrà essere riportato, oltre al codice tributo (eventualmente con l’anno di riferimento), anche l’ambito provinciale di interesse di Equitalia, per consentire la riduzione o l’azzeramento della posizione del contribuente.
Non sempre, tuttavia, il pagamento si potrà risolvere con un semplice click: infatti, nel caso si intenda estinguere solo parzialmente il debito (si pensi all’ipotesi di possesso di crediti insufficienti a coprire l’intera posizione), il contribuente dovrà comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, utilizzando le modalità che saranno definite in seguito.
Senza la comunicazione, l’imputazione dei pagamenti è effettuata secondo le regole dell’articolo 31 del Dpr 602/73. Da ciò deriva che non si dovrebbe incappare nel problema, ricorrente sui contribuenti che avessero più ruoli scaduti, di vedersi imputare la compensazione effettuata a estinzione di ruoli che non bloccano la compensazione, come ad esempio pendenze Inps o infrazioni al codice stradale.
Da notare, poi, che l’articolo 2 del Dm attuativo consente poi agli agenti della riscossione di stipulare una convenzione con le Entrate per la trasmissione telematica dei modelli F24 tramite Entratel, in nome e per conto dei contribuenti.
L’indicazione, se messa in pratica, consentirà di risolvere in un unico momento il problema della quantificazione esatta del debito e della sua estinzione, direttamente presso gli sportelli di Equitalia.
Solo una volta conclusa la fase uno, cioè quella di quantificazione ed estinzione del debito, si può procedere a quella successiva: l’utilizzo del credito residuo in compensazione.
Con un controllo preventivo sul credito a quel punto residuo, il contribuente - con l’intermediario convenzionato o in proprio - può portare la somma rimanente in compensazione dei pagamenti dovuti.
Una prospettiva che riguarda, a stretto giro, chi sarà tenuto a versare il saldo dell’Iva 2010 entro il prossimo 16 marzo.
Fonte:
IL SOLE 24 ORE
Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi