03/10/2019
Autore: Fisco oggi
Il contributo potrà essere “prenotato” con l’apposita comunicazione trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e indirizzata al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
Ormai prossimo lo start per l’invio delle richieste del credito d’imposta previsto a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che effettuano investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Le istanze potranno essere presentate dal 1° al 31 ottobre.
L’agevolazione è stata di recente rimodulata dall’articolo 3-bis del decreto legge n. 59/2019, che ha modificato l’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017. La nuova disposizione ha unificato la misura del beneficio, ha stabilizzato le modalità di stanziamento dei fondi e ha riaperto i termini per la presentazione delle domande relative al credito d’imposta per 2019, che potranno essere inoltrate, appunto, dal 1° a 31 ottobre 2019 (vedi articolo “Incentivi per investimenti in pubblicità: posto a regime il credito d’imposta”).
Destinatari e condizioni
Come premessa va ricordato che scopo della misura agevolativa è incentivare la pubblicità attraverso la stampa e le emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Destinatari del beneficio sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche online, e su tv e radio locali, analogiche o digitali: la condizione è che l’investimento superi di almeno l’1% quanto speso, per gli stessi scopi, nell’anno precedente. L’incremento deve essere calcolato al netto dei costi accessori alla pubblicità, di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connessa.
A quanto ammonta l’incentivo
I beneficiari riceveranno un contributo, in forma di credito d’imposta, pari al 75% del surplus degli investimenti effettuati.
La percentuale del 75% è diventata unica a seguito del modifiche apportate all’articolo 57-bis con il decreto legge n. 59/2019. Nella versione precedente (e fino al 2018), infatti, per le microimprese, le piccole e medie imprese e le start up innovative l’incentivo saliva fino 90% del valore incrementale.
In ogni caso il credito è concesso nel rispetto dei margini fissati dal regolamento Ue sugli aiuti di stato de minimis e nei limiti della spesa stanziata allo scopo.
Rispetto a quest’ultima condizione, come già accennato, il Dl n. 59/2019 ha strutturato le modalità di finanziamento del credito. Dal 2019 sarà il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione a fornire le risorse necessarie, mentre il tetto di spesa sarà determinato annualmente con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro la scadenza per la presentazione delle prenotazioni del tax credit e, quindi, ordinariamente entro il 31 marzo di ciascun anno, entro il 31 ottobre per il 2019. I termini e le modalità operative rimangono quelli stabiliti dal Dpcm attuativo n. 90/2018 (vedi articolo “Credito d’imposta pubblicità: decreto attuativo in Gazzetta”).
Nel caso in cui l’importo non sia sufficiente a soddisfare il totale delle richieste, la somma disponibile verrà suddivisa con criterio proporzionale tra tutti i richiedenti.
Il bonus pubblicità, ricordiamo, è alternativo e non cumulabile ad altri benefici fiscali previsti, per le stesse voci di spesa, dalla normativa nazionale, regionale o europea, salvo che la cumulabilità non sia espressamente prevista dalla disposizione agevolativa.
Il contributo, inoltre, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello di pagamento F24, presentato soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo “6900” istituito con la risoluzione n. 41/2019.
Come “prenotare” il bonus
Dal prossimo 1° ottobre, quindi, possono partire le richieste per prenotare il credito d’imposta relativo agli investimenti già effettuati o pianificati per il 2019. La domanda deve essere presentata esclusivamente online, accedendo all’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), e indirizzata al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.
Il modello da compilare è disponibile sia sul sito delle Entrate che su quello del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Lo stampato è utilizzabile sia per prenotare il bonus sia per la dichiarazione sostitutiva che attesta gli investimenti effettuati, la scelta va fatta nel secondo foglio del modello, barrando, nel nostro caso, in corrispondenza del tipo di comunicazione, la casella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
Nella sezione “Dati degli investimenti e del credito richiesto” il richiedente deve indicare le informazioni relative agli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nell’anno di riferimento e quelli relativi all’anno precedente, la maggiorazione realizzata e il credito d’imposta richiesto, il tutto suddiviso per mezzo d’informazione.
Infine, nel caso di più “prenotazioni” presentate per lo stesso anno è ritenuta “buona” l’ultima arrivata.