11/10/2019
Autore: Fisco Oggi
L’Agenzia delle entrate fornisce un nuovo chiarimento relativo a un dubbio di un contribuente sull'esonero dall'apposizione della “conformità”, in relazione alla propria modello Redditi
Il credito d’imposta, trasferito al socio dalla società virtuosa sul fronte Isa, per essere compensato richiede il visto di conformità, a prescindere dal fatto che la compagine, in ragione del suo alto livello di affidabilità fiscale (punteggio Isa 8,56) non sia tenuta all’apposizione dello stesso, in relazione alla propria dichiarazione dei redditi.
Così risponde l’Agenzia delle entrate a un’istanza d’interpello avanzata da un contribuente convinto di poter glissare l’adempimento, in quanto il credito in argomento sarebbe l’unico dato “aggiunto” nella propria dichiarazione dei redditi e relativo alla quota trasferitagli dalla società partecipata “affidabile” (risposta 411/E dell’11 ottobre 2019).
L’amministrazione non condivide la soluzione prospettata dal contribuente. In particolare, colloca la questione al di fuori della norma relativa agli indici sintetici di affidabilità fiscale (comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2017) a cui l’istante erroneamente vuole agganciarsi, per posizionarla nell’ambito della predisposizione della dichiarazione. Al riguardo, spiega che il visto di conformità non si appone su singole voci della dichiarazione ma sulla totalità dei dati esposti nel modello, dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale oltre le soglie fissate dalla norma.
Quindi, se, una volta sottratte dalle imposte le ritenute dovute (articolo 22, Tuir), si determina un’eccedenza di Irpef a credito superiore a 5mila euro annui, il contribuente dovrà “richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 241 del 1997”. E non importa, come detto, che la società non sia tenuta all’apposizione in relazione alla propria dichiarazione.