SCAGLIONI ED ALIQUOTE IRPEF E DETRAZONI FISCALI ANNO 2013

Scaglioni reddito 2013 Aliquota Irpef lordo 2013
da 0 a 15.000 euro 23% 23% del reddito
da 15.000,01 a 28.000 euro 27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro 38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro 41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro


DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO - ANNO 2013
Limite annuale di reddito euro 2.840,51.-
A partire dal 1° gennaio 2013 le detrazioni fiscali per i figli a carico aumentano come segue:
• 1.220 euro per ciascun figlio a carico di età inferiore a 3 anni (900 euro nel 2012)
• 950 euro per ciascun a carico dai 3 anni in su (800 euro nel 2012)
Le nuove detrazioni familiari per l’anno 2013 riguardano tutti i figli a carico compresi:
• figli adottivi
• figli naturali riconosciuti
• figli affidati o affiliati
La detrazione è riconosciuta a prescindere dalla convivenza con i genitori, dallo status o meno di studente, dall’eventuale residenza all’estero e dallo svolgimento stage/tirocini gratuiti o prestazioni di lavoro retribuite.
Figli con handicap:
Sempre a partire dal 2013 sono state incrementate le agevolazioni fiscali per i figli portatori di handicap secondo il seguente schema:
550 euro aggiuntivi con età inferiore a 3 anni (220 euro nel 2012)

Dal 2013, per i figli a carico, si ha diritto a una detrazione dall’imposta lorda di 950 euro per ogni figlio, che salgono a 1.220 euro per i figli con meno di 3 anni. Per i portatori di handicap, questi importi vanno aumentati di 400 euro ciascuno. Importante sapere che le detrazioni, variano a seconda del reddito del dichiarante: più è alto, più le detrazioni diminuiscono. È  stabilito che per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. I coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato.

La differenza maggiore tra la vecchia e la nuova normativa la sentiranno le famiglie con un figlio disabile. Per i redditi più bassi, quelli sotto i 20.000 euro, e un figlio sotto i tre anni lo sconto arriva a 1.397 euro, 513 in più dell’attuale. Si passa a 1.304 euro se gli introiti annuali sono di 25.000 euro e a 1.211 se il reddito sale a 30.000. Lo sconto minimo per chi guadagna più di 60.000 euro è di 652 euro (239 in più di oggi). Se il bambino ha più di tre anni, si va invece da una detrazione massima di 1.239 euro per i redditi bassi (434 in più dell’attuale normativa) a 578 euro per i redditi più alti (203 in più rispetto al 2012).

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

In caso di variazione, è il dipendente che ha l’obbligo di comunicare ogni modifica per evitare di percepire somme indebite e di essere così perseguito: in assenza della dichiarazione rettificatrice, il comportamento del dipendente è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

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