04/01/2013
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Regimi contabili dal 2013
In seguito all’intervento del DL 6 luglio 2011 n. 98, che ha rivisitato il regime dei contribuenti minimi così come previsto dalla L. 244/2007, i regimi previsti dalla normativa vigente sono i seguenti:
- nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”);
- imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi” minimi);
- supersemplificato o per gli “ex minimi”;
- premiale per la trasparenza;
- ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata.
Ad eccezione di quello ordinario, gli altri regimi prevedono particolari agevolazioni/semplificazioni per coloro che ne fruiscono, come evidenziato nella tabella in calce all’articolo. Per tale ragione, sia in sede di inizio attività, sia successivamente, fino a quando ve n’è la possibilità, è opportuno verificare il possesso delle condizioni per poter fruire del regime più conveniente in base alla propria situazione specifica.
Si consideri, ad esempio, una persona fisica che inizia l’attività dal 2013. Questa, ad esempio, può valutare di adottare il regime delle nuove iniziative produttive o dei nuovi minimi, che consentono entrambi di tassare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura notevolmente inferiore rispetto alle ordinarie aliquote d’imposta (l’incidenza delle diverse aliquote, a parità di reddito, è rilevante: 5%, per i minimi, e 10%, per i “forfettini”).
L’accesso a tali regimi, tuttavia, richiede presupposti differenti. Infatti, pur dovendosi trattare in entrambi i casi di una nuova attività, i requisiti per l’accesso al regime dei nuovi minimi sono più numerosi e, in generale, più stringenti rispetto a quelli previsti per il regime forfettario, come si evince dalla tabella sotto riportata.
Non prive di rilievo sono anche le differenze in tema di determinazione del reddito. Nel regime dei nuovi minimi, per regola generale, viene osservato il principio di cassa sia per gli imprenditori che per i lavoratori autonomi. Invece, nel regime delle nuove iniziative produttive, trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza per gli imprenditori e di cassa per i lavoratori autonomi. Inoltre, a differenza del regime delle nuove iniziative produttive, in cui il reddito è determinato secondo le ordinarie regole previste dal TUIR, l’applicazione del regime di vantaggio comporta una deroga a tali disposizioni, dovendo il contribuente far riferimento alla particolare disciplina dettata dall’art. 1, comma 104 della L. 244/2007. Si considerino, ad esempio, le spese relative agli autoveicoli e agli apparecchi di telefonia. Per i contribuenti minimi, tali spese sono deducibili nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono un diverso limite di deducibilità.
Per contro, i “forfettini” possono dedurre:
- le spese per apparecchi di telefonia fissa e mobile nella misura dell’80% (sia gli imprenditori che i professionisti);
- le spese per l’acquisto di veicoli a motore nella misura del 27,5%, se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all’attività), oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).
Nel caso proposto, infine, non irrilevante è la valutazione del “profilo temporale”. Il “forfettino” può essere fruito solo in concomitanza dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo; rispetto alla durata, il regime può essere utilizzato per un massimo di 3 anni.
Invece, rispetto al periodo di svolgimento dell’attività, il regime di vantaggio può essere fruito, oltre che in concomitanza dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche a seguito dell’opzione per il regime ordinario o per il “forfettino” esercitate in sede di inizio attività; rispetto alla durata, il regime può essere utilizzato, in generale, per 5 anni con possibilità di prorogare tale termine fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.