01/10/2013
Autore: ASSOLAVORO
Inps, incentivo "D.L. Lavoro n. 76/2013" per assunzioni a tempo indeterminato di giovani svantaggiati - Circolare n. 131/2013
L’INPS pubblica la Circolare n. 131/2013, con cui vengono specificate le istruzioni operative in merito alla concreta fruizione dell’incentivo in oggetto, disciplinato dall’ articolo 1 del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Si ricorda che tale incentivo viene riconosciuto in caso di assunzione a tempo indeterminato, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, di giovani fino a 29 anni di età (rectius che non abbiano compiuto 30 anni) privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di seicentocinquanta euro per lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato (e trasformazioni), anche a scopo di somministrazione, effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013 ed entro il 30 giugno 2015, nei limiti delle risorse specificatamente stanziate per ogni regione, ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
La domanda di accesso all’incentivo deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, che verrà messo a breve a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo”. Il rilascio del modulo telematico sarà preventivamente annunciato dall’INPS mediante pubblicazione di specifico messaggio. Le risorse, ordinate per regione di pertinenza e per anno, sono state individuate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, disponibile in allegato alla Circolare. La regione di pertinenza è definita dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Da una prima lettura della Circolare si evidenzia che:
•Come detto, l’incentivo spetta anche in caso di assunzione a tempo indeterminato, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; non spetta nel caso in cui il lavoratore somministrato sia in disponibilità. Tuttavia, l’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza.
•L’incentivo spetta anche per l’assunzione di apprendisti: in tal caso l’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (11,61%; 11,31% in caso di somministrazione di lavoro).
•Vengono confermate le condizioni di accesso agli incentivi già viste per i benefici assunzionali della Riforma Fornero: in particolare viene confermato il limite dell’ incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione; tuttavia è altresì qui necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. Viene confermato inoltre il principio già affermato dall’INPS con la Circolare n. 111/2013: in caso di assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incremento occupazionale iniziale (e il suo mantenimento) devono essere valutati rispetto ai dipendenti dell’agenzia; nella base di computo della forza aziendale dell’agenzia devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e i dipendenti diretti dell’agenzia; non devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo di somministrazione (compresi nella forza aziendale dell’utilizzatore). in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento netto dell’occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure mediante un’assunzione compensativa successiva.