09/10/2013
Autore: FISCO OGGI
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La detrazione di imposta per familiari a carico spetta a condizione che gli stessi non possiedano un reddito annuo complessivo superiore a 2.840,51 euro. In particolare, in relazione a un figlio, si può usufruire del beneficio indipendentemente dalla sua età e dalla circostanza che questi conviva con i genitori (circolare 15/E del 2007). La detrazione spetta anche per le persone indicate all’articolo 433 del codice civile (vi rientrano anche i generi e le nuore), a condizione che le stesse convivano con il contribuente o da lui ricevano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’Amministrazione finanziaria (circolare n. 95/E del 2000) ha chiarito che possono essere considerati a carico anche i nipoti nei confronti dei nonni. Nell’ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria, in caso di richiesta degli uffici, il contribuente potrà avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova come, ad esempio, l’intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell’immobile oppure la documentazione bancaria da cui si evincono i pagamenti a favore dei familiari.