Bonus Tv:

in Gazzetta le regole per dare vita all’agevolazione

Il contributo sarà concesso sotto forma di sconto in tempo reale, al momento dell’acquisto dell’apparecchio dallo stesso venditore, che lo recupererà come credito d’imposta

bonus tv

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 1039, legge n. 205/2017)  ha previsto, per gli anni 2019-2022, un contributo a favore dei cittadini per l’acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione (bonus Tv), considerato il passaggio al nuovo standard per il digitale terrestre.
Con il decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre, sono state individuate le modalità attuative per l’erogazione del  contributo.
Al fine di gestire il bonus, come disposto dallo stesso decreto, il Mise, titolare della misura agevolativa, si avvale della collaborazione dell’Agenzia delle entrate, stipulando un accordo ex articolo 15 della legge n. 241/1990.

Ambito temporale, oggettivo e soggettivo
Il contributo è concesso per l’acquisto, dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, di apparecchi televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 (apparecchi tv e decoder).
A tal fine, i produttori degli apparecchi idonei dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’elenco dei prodotti che soddisfano le caratteristiche tecniche richieste dal decreto.
Il Mise, verificata la conformità di tali prodotti, provvederà quindi a pubblicare sul proprio sito l’elenco dei prodotti ammessi al contributo.
Per quanto riguarda i beneficiari, il bonus è riconosciuto, una sola volta in relazione a ciascun nucleo familiare e per l’acquisto di un solo apparecchio nel periodo di riferimento, ai cittadini residenti in Italia, appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell’Isee, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) in corso di validità, non è superiore a 20mila euro.

La misura
Il contributo è riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita (comprensivo di Iva) per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore (ad esempio, se l’acquisto riguarda alcuni tipi di decoder).

Modalità di riconoscimento
Dal 3 dicembre 2019 i venditori operanti in Italia che intendono aderire all’iniziativa dovranno registrarsi al servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a cui si accede tramite le credenziali Entratel o Fisconline, oppure tramite l’identità digitale Spid o la Carta nazionale dei servizi.
Dal 18 dicembre 2019 sarà poi possibile, per i cittadini, usufruire dello sconto presentando al venditore registrato una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) con cui si attesta:

  • che il valore dell’Isee relativo al proprio nucleo familiare non è superiore a 20mila euro
  • che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del contributo.

Alla richiesta va allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Acquisita la documentazione, il venditore, avvalendosi dello stesso servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia, prima di concludere l’acquisto trasmetterà una comunicazione telematica contenente alcune informazioni, tra cui il codice fiscale e gli estremi del documento d’identità dell’acquirente, i dati identificativi dell’apparecchio e il prezzo finale di vendita.

Il servizio telematico, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, rilascerà un’apposita attestazione di disponibilità dello sconto richiesto.
Tutto ciò avverrà in tempo reale al momento dell’acquisto: in seguito all’attestazione il venditore potrà quindi applicare lo sconto sul prezzo di vendita (sarà possibile usufruire dell’agevolazione fino all’esaurimento delle risorse annualmente stanziate).
 
Successivamente il venditore potrà recuperare lo sconto praticato mediante un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo che sarà a breve istituito con risoluzione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Mise.

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