Servizi di ristoranti e alberghi:

come certificare i corrispettivi

Nel caso di servizi resi da ristoranti e alberghi se le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, l’operazione va certificata fino al 31 dicembre 2019 tramite scontrino o ricevuta fiscale, dal 1° gennaio 2020 attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi; quando i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio il corrispettivo deve essere documentato con fattura. Questo, in sintesi il contenuto della risposta n. 486 del 14 novembre 2019 a un interpello posto da una società che gestisce tali servizi.
 
Il quesito
L'istante, è una società che svolge attività alberghiera con ristorante e ha sempre documentato i corrispettivi percepiti attraverso l’emissione di ricevute o scontrini fiscali.
La società, posto l’obbligo previsto dall’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015, pone il problema di come certificare le prestazioni rese nei confronti di clienti che prenotano il soggiorno e versano il corrispettivo tramite un’agenzia di viaggio (nazionale o estera), poiché al momento in cui termina il soggiorno il cliente non corrisponde alcun importo.
Inoltre la società ha precisato che le agenzie di viaggio, alternativamente:

  1. prenotano il soggiorno in nome e per conto del cliente, il quale versa il corrispettivo del servizio ricevuto al termine del soggiorno. In questo caso le prestazioni alberghiere e di ristorazione sono fatturate direttamente al cliente da cui l’istante incassa il corrispettivo.
  2. acquistano la disponibilità di una o più camere per un certo periodo e, al momento della prenotazione, comunicano il nominativo del cliente cui è destinata la camera. In tale situazione, il cliente paga direttamente all'istante solo gli eventuali servizi extra, mentre l'importo per le prestazioni alberghiere e di ristorazione è corrisposto dalle agenzie di viaggio al momento del pagamento, che avviene nei termini concordati precedentemente.

 In questa seconda eventualità, al termine del soggiorno l'istante emette: nei confronti delle agenzie di viaggio italiane una fattura, mentre nei confronti delle agenzie di viaggio estere una ricevuta fiscale provvisoria con la dicitura corrispettivo non pagato (ricevuta che non viene registrata a corrispettivi) e, all'atto del pagamento un’altra ricevuta per l'importo incassato ...registrata a corrispettivi.
 
Dal momento che, secondo l'istante, i nuovi misuratori fiscali memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi ma non consentono di distinguere tra importo pagato e importo non pagato, l'istante chiede come gestire i "sospesi" senza incorrere in irregolarità e chiede, inoltre, come gestire i “sospesi” che riguardano clienti abituali che frequentano il ristorante e saldano il corrispettivo a scadenze stabilite o a fine mese.

La risposta
L’Agenzia prende in considerazione quanto disposto dall'articolo 6 del Dpr n. 633/1972, ove ai commi 3 e 4 è disposto che”Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Un altro riferimento normativo è l’articolo 22, comma 1, del decreto Iva secondo il quale “L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione... per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi..”.  
Nel caso in cui, però, il servizio è destinato a un soggetto passivo che lo acquista per lo svolgimento della sua attività l'operazione va documentata con fattura.
 
Quindi, quando le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche tramite agenzie che gestiscono la prenotazione, l'operazione va certificata:

  • fino al 31 dicembre 2019 mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale
  • dal 1° gennaio 2020 - termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro - con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché con l'emissione del documento commerciale.

In ogni caso il cliente può richiedere la fattura, da emettere tramite Sdi e con obbligo di rilascio di una copia in formato analogico salvo rinuncia da parte del cliente stesso, inserendo eventualmente nello stesso documento sia il servizio alberghiero e di ristorazione sia i servizi aggiuntivi resi al cliente.

Nel caso in cui, invece, i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato con fattura.
In considerazione della particolarità dei servizi l’articolo 7-quater, al comma 1 del decreto Iva, stabilisce, tra l’altro, che l’operazione è imponibile sia quando l'agenzia acquirente è residente sia quando non è residente.
In particolare, al momento del pagamento (anche parziale) del corrispettivo, va emessa:

  • fattura elettronica tramite Sdi nei confronti di tutte le agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato
  • fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l'obbligo di tracciare l'operazione mediante il cosiddetto "esterometro", salvo in ogni caso la possibilità di accordarsi con il destinatario per l'emissione tramite Sdi per ovviare all'esterometro.

L’Agenzia ritiene che per effettuare un rendiconto alle agenzie di viaggio riguardante i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo l'istante può utilizzare una fattura pro-forma o un altro documento simile, compreso il documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso".
Nel merito l’Agenzia si è già espresso con la risposta ad interpello n. 419/2019.
 
Infine, anche per quanto riguarda i clienti abituali che pagano il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, vale il fatto che ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso", mentre al momento dell'incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l'ammontare dei servizi resi o, se richiesta, una fattura riepilogativa.

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