VARIE SCADENZE

Bollo virtuale - Rata bimestrale

Coloro che sono autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono provvedere al versamento della prima rata bimestrale dell'imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2020.

Anche le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento della prima rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo vituale dovuta sugli assegni bancari e postali, in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2020.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate). Deve essere indicato il codice tributo 2505.

Bollo virtuale - Versamento

La Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito emessi relativamente al  quarto trimestre 2019.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate). Deve essere indicato il codice tributo 2505.

Contratti di affitto - Imposta registro

I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° febbraio. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della  "cedolare secca".
Il versamento va effettuato, tramite il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide). I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 1500    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
  • 1501    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
  • 1502    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
  • 1503    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
  • 1504    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
  • 1505    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
  • 1506    locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
  • 1507    locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
  • 1508    locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
  • 1509    locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
  • 1510    locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

Elenchi Intra-12 - Presentazione

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di gennaio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati.

Iva intracomunitaria - Versamento

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate), indicando il codice tributo 6043. Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Per le amministrazioni pubbliche il codice tributo è 622E da riportare sul modello F24Ep.

Liquidazioni Iva - Comunicazione

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel quarto trimestre del 2019, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”.

Presentazione tardiva Redditi 2019 - Ravvedimento

Ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2019 entro il termine del 2 dicembre 2019, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile per gli eredi delle persone decedute nel 2018 o entro il 30 giugno 2019 che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2019 entro il termine del 2 dicembre 2019, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile per le società di persone ed enti equiparati che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2019 entro il termine del 2 dicembre 2019, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SC 2019 entro il termine del 2 dicembre 2019, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’Ires che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi ENC 2019 entro il termine del 2 dicembre 2019, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

I soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello CNM 2019 entro il termine del 2 dicembre 2019, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.

Tutti gli interessati devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate). Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
La sanzione deve essere versata con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 8911.


 

 

 

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