VARIE SCADENZE

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di settembre relativi a contratti di locazione breve.

Il versamento deve avvenire tramite modello F24 (codice tributo 1919), con modalità telematiche.
 

I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della ottava rata dell’Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 2,31% mensile a titolo di interesse. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (tramite i servizi "F24 web" o "F24 online"  dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato. Va indicato il codice tributo:

  • 6099  versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
  • 1668  interessi pagamento dilazionato imposte erariali.

I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di agosto), indicando il codice tributo

  • 6009  versamento Iva mensile settembre.
Analogo adempimento per i soggetti che, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), facilit
 

Le persone fisiche, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), nonché le società di persone ed enti equiparati e dell'Irap che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo del 2018 e di primo acconto per il 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%.

Si tratta invece della quarta rata per i contribuenti, titolari di partita Iva, non Isa, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.

I contribuenti, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) - tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone ed enti equiparati e dell'Irap - che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 settembre 2019 devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Quelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Questi i codici tributo da indicare:

  • 4001    Irpef – saldo
  • 4003    addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
  • 4005    addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl  n.185/2008 – “tassa etica”)
  • 4033    Irpef acconto - prima rata
  • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
  • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
  • 1854    imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni privati e ripetizioni - acconto prima rata
  • 1856    imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni privati e ripetizioni - saldo
  • 3800    Irap - saldo
  • 3812    Irap acconto - prima rata
  • 3801    addizionale regionale all'Irpef
  • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
  • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
  • 1790    imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata
  • 1792    imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo
  • 1793    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
  • 1795    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
  • 4040    imposta su redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati
  • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
  • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
  • 4042    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – saldo
  • 4046    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – Società fiduciarie – acconto
  • 4043    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
  • 4047    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
  • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
  • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
  • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
  • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
  • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
  • 3857    interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.

I soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), e i soggetti Ires che si adeguano alle risultanze degli Isa, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la quinta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%.

Si tratta invece della quarta rata per quanti non Isa e per coloro che si adeguano alle risultanze Isa, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.

I soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli  Redditi Sc e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. quelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Questi i codici tributo da indicare:

  • 2003    Ires - saldo
  • 2001    Ires acconto - prima rata
  • 2004    addizionale Ires - acconto prima rata
  • 2006    addizionale Ires -  saldo
  • 2013    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata
  • 2015    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo
  • 2018    maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
  • 2020    maggiorazione Ires società di comodo – saldo
  • 2025    addizionale Ires per gli intermediari finanziari - saldo
  • 2041    addizionale Ires per gli intermediari finanziari - acconto prima rata
  • 3800    Irap - saldo
  • 3812    Irap acconto - prima rata
  • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
  • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
  • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali.

I soggetti che si adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019, devono versare la quinta rata dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%

Si tratta invece della quarta rata per i soggetti Isa che hanno deciso di avvalersi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.

N.B.: la presente scadenza rimane valida per coloro che pur potendo usufruire della proroga scelgono di non avvalersene.

I soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore e/o agli Isa nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva che si sono avvalsi della prevista facoltà e che hanno scelto il pagamento rateale devono versare la seconda rata dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Il versamento va effettuato con modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato. Il codice tributo da indicare:

  • 6494   Isa integrazione IVA

Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 settembre 2019 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito  tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate, tranne nel caso di modello F24 di titolare di partita Iva con utilizzo di crediti in compensazione) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione.
N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.

Questi i codici tributo da indicare:

  • 8901     sanzione pecuniaria Irpef
  • 1989     interessi sul ravvedimento - Irpef
  • 8902     sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
  • 1994     interessi sul ravvedimento - addizionale regionale
  • 8926     sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
  • 1998     interessi sul ravvedimento - addizionale comunale - autotassazione
  • 8904     sanzione pecuniaria Iva
  • 1991     interessi sul ravvedimento – Iva
  • 8918     sanzione pecuniaria Ires
  • 1990     interessi sul ravvedimento – Ires
  • 8907     sanzione pecuniaria Irap
  • 1993     interessi sul ravvedimento – Irap
  • 8906    sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
  • 4061    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - sanzione
  • 4062    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - interessi
  • 4063    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - sanzione
  • 4064    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - interessi
  • 4065    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - sanzione
  • 4066    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - interessi
 

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