Le persone fisiche, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), nonché le società di persone ed enti equiparati e dell'Irap che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la quinta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo del 2018 e di primo acconto per il 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%.
I contribuenti, titolari di partita Iva, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) - tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone ed enti equiparati e dell'Irap - che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 settembre 2019 devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. Quelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Questi i codici tributo da indicare:
I soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), e i soggetti Ires che si adeguano alle risultanze degli Isa, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la quinta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%.
Si tratta invece della quarta rata per quanti non Isa e per coloro che si adeguano alle risultanze Isa, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.
I soggetti Ires, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa), tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%, e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 - 30/6/2019 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. quelli con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Questi i codici tributo da indicare:
- 2003 Ires - saldo
- 2001 Ires acconto - prima rata
- 2004 addizionale Ires - acconto prima rata
- 2006 addizionale Ires - saldo
- 2013 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata
- 2015 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo
- 2018 maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
- 2020 maggiorazione Ires società di comodo – saldo
- 2025 addizionale Ires per gli intermediari finanziari - saldo
- 2041 addizionale Ires per gli intermediari finanziari - acconto prima rata
- 3800 Irap - saldo
- 3812 Irap acconto - prima rata
- 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
- 1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
- 3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali.
I soggetti che si adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019, devono versare la quinta rata dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%.
Si tratta invece della quarta rata per i soggetti Isa che hanno deciso di avvalersi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.
N.B.: la presente scadenza rimane valida per coloro che pur potendo usufruire della proroga scelgono di non avvalersene.
I soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore e/o agli Isa nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva che si sono avvalsi della prevista facoltà e che hanno scelto il pagamento rateale devono versare la seconda rata dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
Il versamento va effettuato con modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato. Il codice tributo da indicare:
- 6494 Isa integrazione IVA
Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 settembre 2019 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate, tranne nel caso di modello F24 di titolare di partita Iva con utilizzo di crediti in compensazione) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione.
N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.
Questi i codici tributo da indicare:
- 8901 sanzione pecuniaria Irpef
- 1989 interessi sul ravvedimento - Irpef
- 8902 sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
- 1994 interessi sul ravvedimento - addizionale regionale
- 8926 sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
- 1998 interessi sul ravvedimento - addizionale comunale - autotassazione
- 8904 sanzione pecuniaria Iva
- 1991 interessi sul ravvedimento – Iva
- 8918 sanzione pecuniaria Ires
- 1990 interessi sul ravvedimento – Ires
- 8907 sanzione pecuniaria Irap
- 1993 interessi sul ravvedimento – Irap
- 8906 sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
- 4061 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - sanzione
- 4062 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - interessi
- 4063 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - sanzione
- 4064 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - interessi
- 4065 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - sanzione
- 4066 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - interessi