Emissione Fattura Anticipata

l’Iva deve essere comunque versata
Il rilascio del documento anzitempo non consente al cedente di sottrarsi all’obbligo di pagare l’imposta né di detrarre quella corrisposta in rivalsa per le operazioni “a monte”
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Ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 6 del Dpr 633/1972, se l’emissione della fattura da parte del cedente interviene in un momento antecedente la cessione del bene, l’operazione si considera effettuata, ai fini Iva, al momento dell’emissione del documento contabile, limitatamente all’importo fatturato.

Ferma restando la validità del principio appena richiamato, con la sentenza 16873/2014, la Corte di cassazione ha chiarito che, anche in caso di fatturazione anticipata, ciò che rileva ai fini della valutazione della effettività di un’operazione, in funzione della liceità della detrazione operata dal cessionario e dell’obbligo di versamento dell’imposta incombente sul cedente, è sempre il momento in cui interviene la reale consegna del bene ceduto.

Di conseguenza, secondo la Corte, l’articolo 21 del Dpr 633/1972, secondo il quale in caso di fatture emesse per operazioni inesistenti l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura, va interpretato nel senso che il corrispondente tributo viene considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione rimane isolata da quella riguardante l’intera massa di operazioni effettuate, senza che in tal caso possa operare il meccanismo della compensazione fra l’Iva “a valle” e quella “a monte”. In sostanza, l’anticipata emissione della fattura non consente all’emittente di sottrarsi all’obbligo di versamento dell’imposta, così come non gli consente di detrarre l’Iva già corrisposta in rivalsa per le operazioni “a monte”.

Con specifico riferimento, poi, alla fattispecie sub iudice, la Corte ha ulteriormente evidenziato che a nulla rileva l’eccezione sollevata dalla contribuente con riferimento al fatto che, nel caso di specie, si sarebbe trattato di cessioni all’esportazione non imponibili Iva ex articolo 8, lettera a), del Dpr 633/1972.
Infatti, per beneficiare della non imponibilità Iva dettata per queste operazioni, è necessario che la destinazione della merce all’esportazione venga provata dalla documentazione doganale ovvero dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento o del documento di trasporto. In mancanza di questi elementi, risulta comunque illegittima l’inclusione nel plafond Iva di operazioni la cui esistenza è riferibile unicamente all’anticipata emissione della fattura e alle movimentazioni bancarie successivamente intervenute fra le parti.


a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

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