Un acquisto isolato non dà diritto

a detrarre l’Iva, se non si lavora

Un acquisto isolato non dà diritto
a detrarre l’Iva, se non si lavora
Un’unica operazione economica, non diretta al mercato, non può valere a dare consistenza a un’attività imprenditoriale, capace di giustificare l’inerenza dell’operazione stessa
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In forza del principio di neutralità dell’Iva, la Corte di cassazione, con sentenza n. 25986 del 10 dicembre 2014, ha ribadito che la detrazione dell’imposta va negata laddove l’acquisto sia occasionale e non funzionale all’attività economica attuale o programmata del soggetto passivo; unica eccezione è rappresentata dalla fase iniziale di start-up o dall’esistenza di impedimenti oggettivi, che esulano dalla sfera di controllo del soggetto economico.

Fatto
La vicenda riguarda una società cui l’ufficio aveva negato il rimborso Iva perché ritenuta non operativa ex articolo 30, legge 724/1994.

Investita della questione, la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dall’ufficio e confermava la decisione di primo grado, che aveva annullato il provvedimento di diniego.
In particolare, il Collegio d’appello riteneva che non ci fossero le condizioni per applicare la disciplina sulle società non operative, posto che il mancato compimento di operazioni attinenti all’oggetto sociale, sub specie ristorazione, non bastava a far presumere l’inoperatività del soggetto.
Quest’ultimo, infatti, era stato costretto a una “stasi vista la caduta economica dello specifico settore” e, pertanto, aveva deciso di dare in locazione taluni immobili per lo svolgimento da parte di terzi di attività di ristorazione.

L’ufficio impugnava la sentenza, lamentando la violazione degli articoli 4 e 19 del Dpr 633/1972.

Decisione
I giudici accolgono i motivi di gravame dell’ufficio, ritenendo errato il ragionamento della commissione di merito che ammette la detrazione dell’Iva anche in assenza di attività riconducibili all’esercizio dell’impresa, senza che siano state fornite prove specifiche in ordine a particolari circostanze che hanno impedito il compimento di operazioni attive.
La società, di fatto, è rimasta inattiva per sei mesi, in quanto, dopo l’acquisto, i locali non erano stati più utilizzati dalla società per lo svolgimento dell’attività economica definita dall’oggetto sociale, ma erano stati dati in locazione a terzi per rientrare del costo dell’investimento.

Fatte queste premesse, la suprema Corte ricorda che “il principio di neutralità dell’imposta alla base del sistema comunitario dell’Iva, richiede che la detrazione delle imposte corrisposte a monte dal soggetto passivo sia collegata alla riscossione da parte del medesimo soggetto delle imposte fatturate e riscosse a valle”. Di certo, osservano i giudici, “non può essere fatto gravare sul soggetto passivo, che abbia acquistato beni e servizi allo scopo di utilizzarli nello svolgimento della propria attività economica, il carico fiscale dell’Iva versata a monte, nei casi in cui il mancato esercizio di detta attività sia dipeso da cause esterne alla volontà del soggetto passivo, integranti impedimenti oggettivi temporanei”. Diversamente, per la detrazione dell’imposta, è necessario verificare che il bene o servizio acquistato, “anche se non destinato a essere immediatamente inserito nel ciclo produttivo o utilizzato nell’esercizio della impresa, sia comunque necessario alla organizzazione della impresa ovvero sia funzionale all’iniziativa economica “programmata” dal soggetto passivo in vista della successiva attuazione”.

Tra i criteri da seguire per verificare l’effettiva destinazione del bene/servizio all’attività economica del soggetto passivo, attuale o programmata, vi sono, secondo la giurisprudenza comunitaria, la natura del bene, il periodo intercorso tra l’acquisto del bene e il suo effettivo utilizzo, le iniziative svolte dal soggetto passivo per eliminare il temporaneo ostacolo all’impiego effettivo del bene e il confronto tra il concreto impiego del bene e le modalità nelle quali, invece, è normalmente esercitata l’attività economica (cfr Corte giustizia, sentenza 22 marzo 2012, C-153/11, punto 41 e sentenza 20 giugno 2013, C-219/12, punto 21).
Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici, non ricorreva alcuno degli elementi sintomatici sopra indicati.

La Ctr, sottolineano i giudici, non ha valutato il lungo periodo d’inattività del soggetto, “senza che fosse stata svolta alcuna attività economica imponibile, e senza che risultassero assunte iniziative da parte della società contribuente al fine di ristrutturare o comunque predisporre i beni acquistati in funzione dell’esercizio della futura attività di ristorazione”.
A tal proposito, la Corte, riprendendo un orientamento ormai consolidato, ha ricordato che, in tema di Iva, “un’operazione economica isolata, compiuta da una società commerciale, non diretta al mercato, di per sé sola, non può valere a dare consistenza ad un’attività imprenditoriale, capace di giustificare l’inerenza dell’operazione”, salvo che ricorrano situazioni eccezionali (forza maggiore) indipendenti dalla volontà del soggetto economico (cfr Cassazione 2300/2005 e 10352/2006) o si è in una situazione di start-up iniziale, “in cui la spesa risulti in stretta connessione funzionale con le finalità imprenditoriali e abbia a oggetto attività preparatorie alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica” (cfr Cassazione 3106/2014, 23400/2010 e 7344/2011).

Osservazioni
La questione della detrazione Iva in assenza di operazioni attive, da sempre, è stato oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza.
La prima, inizialmente, riteneva che, ai fini della detrazione, gravasse sul contribuente l’onere di provare un’attività imprenditoriale anche futura che potesse essere sfruttata per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità (cfr circolare ministeriale 128/1997).
Solo successivamente, la risoluzione 40/2002, nel recepire l’articolo 17 della sesta direttiva comunitaria 388/1977, ha ammesso la detrazione dell’Iva pagata sui beni e servizi acquistati nello svolgimento di un’attività d’impresa, a condizione che gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni soggette a imposta o assimilate ai fini della detrazione.

Nel richiamare diverse pronunce della Corte di giustizia (sentenza 29 febbraio 1996, C-110/94; sentenza 21 marzo 2000, C-98/98; sentenza 8 giugno 2000, C-396/98), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sistema delle detrazioni è inteso a neutralizzare per intero l’Iva pagata o dovuta dall’imprenditore nell’ambito di tutte le attività economiche, sempre che queste siano assoggettate, in linea di principio, a Iva. Difatti, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte compete al soggetto passivo nella misura in cui i beni o servizi acquistati presentino un nesso immediato e diretto con le operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione; a tal riguardo, è indifferente lo scopo ultimo perseguito dal soggetto passivo.

L’esistenza del collegamento diretto è questione di fatto che deve essere, di volta in volta, ricostruita e dedotta in relazione alla singola fattispecie, pertanto è necessario che sussista un rapporto oggettivo tra l’operazione a monte e quella a valle, in modo tale da considerare la prima come parte del costo sostenuto dall’operatore per realizzare la seconda, o che l’operazione a monte prepari l’operazione a valle o sia una conseguenza dell’effettuazione di quest’ultima.
Tuttavia, la giurisprudenza (cfr Cassazione 1863/2014) ha ammesso la detrazione Iva anche se in un determinato periodo d’imposta non è stata compiuta alcuna operazione attiva, ponendo quale unica condizione che le operazioni passive siano realmente effettuate nell’esercizio di impresa e purché si tratti di beni acquistati in stretta connessione con le finalità imprenditoriali.

In sostanza, la detrazione dell’imposta è ammessa laddove l’acquisto sia strettamente connesso all’attività d’impresa attuale e programmata del soggetto passivo, diversamente mancherebbero i presupposti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 4 (esercizio di impresa) e 1 del Dpr 633/1972 (operazioni imponibili) per il meccanismo di rivalsa e di detrazione dell’Iva.
Carmen Miglino
pubblicato Lunedì 5 Gennaio 2015

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