10/03/2015
Autore: FISCO OGGI
Da fine marzo, nessuna esclusa
Dopo il periodo di adesione volontaria e lo start per ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza, l’obbligo si estende alle rimanenti amministrazioni, comprese quelle locali
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L’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori delle pubbliche amministrazioni diventa una realtà per tutti, a partire dal prossimo 31 marzo.
A ribadirlo, la circolare n. 1/2015 del dipartimento delle Finanze, che fornisce chiarimenti sull’ambito soggettivo della norma e sulle date di decorrenza, diverse a seconda della tipologia di amministrazione committente.
Per gestire il flusso di documenti è stato istituito il Sistema di interscambio (Sdi), gestito dall’Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, “al fine di semplificare il processo di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili”. Il funzionamento del Sdi si articola in diversi step: riceve le fatture sotto forma di file secondo le specifiche tecniche indicate nel Dm 55/2013, effettua i controlli del caso, inoltra le fatture alle amministrazioni destinatarie, conserva e archivia il tutto.
Ambito soggettivo
Tutte le pubbliche amministrazioni devono ormai considerarsi destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica, seppure la tempistica sia stata diversa. La circolare le suddivide in tre “classi”, secondo i riferimenti normativi che di volta in volta si sono susseguiti, non mancando di sottolineare che spesso si sono verificate “aree di sovrapposizione”:
“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montate, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI” (articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001)
i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale dall’Istat, e le Autorità indipendenti (articolo 1, comma 2, legge 196/2009)
le amministrazioni autonome (articolo 1, comma 209, legge 244/2007).
Date di decorrenza
Circa poi la decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, viene ricordato che, inizialmente (dal 6 dicembre 2013), tutte le Pa sono state invitate ad aderire, su base volontaria, al Sistema di interscambio per gestire le fatture in entrata, previo accordo con i fornitori. Successivamente (dal 6 giugno 2014), è scattato l’obbligo per le fatture emesse nei confronti di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco pubblicato dall’Istat. Infine, dal prossimo 31 marzo, saranno coinvolte tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle locali.
Rosa Colucci