DOMANDE E RISPOSTE MOD. 730/2020

Alcune quesiti fatti dai contribuenti

Acconti imposte 2020

D. La possibilità di versare gli acconti Irpef, Ires e Irap 2020 in misura inferiore, prevista dal decreto legge n. 23/2020, vale per entrambe le rate degli acconti (giugno e novembre)?

R. Per agevolare i contribuenti che potrebbero subire una riduzione del reddito imponibile del 2020, a causa della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”, l’art. 20 del decreto legge n. 23/2020 favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché quello “storico”, prevedendo la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute. L’agevolazione vale, però, solo se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in corso.

Con la circolare n. 9/2020, l’Agenzia delle entrate ha specificato che la disposizione introdotta dal citato decreto legge deve intendersi riferita all’importo degli acconti complessivamente dovuti e, pertanto, si applica a entrambe le rate. Tale importo, infatti, si calcola nel mese di giugno ma si versa in una o due rate, a seconda che l’importo dovuto superi o meno una certa soglia.

Modello 730 precompilato

D. Vorrei accettare, senza fare modifiche, il mio modello 730 precompilato. Mi sono accorta però che mancano i dati del datore di lavoro e il codice fiscale del coniuge. Inserendo questi dati la dichiarazione risulterà modificata?

R. Il modello 730 precompilato dall’Agenzia delle entrate può essere accettato senza modifiche solo se è completo e non ci sono correzioni o integrazioni da fare. Chi accetta la dichiarazione e la invia senza modifiche usufruisce di vantaggi sui controlli.
La dichiarazione si considera accettata, oltre nel caso in cui è trasmessa senza modificare i dati indicati nel modello precompilato, anche quando il contribuente effettua modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta come, ad esempio, quando si inseriscono i dati del sostituto che effettua il conguaglio o il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico. Attenzione, però, se il coniuge viene indicato “a carico” del dichiarante, il suo inserimento inciderà sulla determinazione dell’imposta e, pertanto, la dichiarazione risulterà modificata.

Detraibilità spese di istruzione

D. Mi confermate che l’importo detraibile per le spese di istruzione scolastica è aumentato, rispetto a quello previsto per l’anno scorso? Posso sempre detrarre anche le spese per i viaggi di istruzione?

R. Dal periodo d’imposta 2019 la detrazione per le spese di istruzione scolastica, sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, va calcolata su un importo massimo di 800 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto (per l’anno 2018 andava invece calcolata sull’importo massimo di 786 euro).
Sono detraibili anche le spese per le gite scolastiche deliberate dagli organi d’istituto. Si ricorda che quando queste spese sono pagate direttamente alla scuola non occorre richiedere la copia della delibera che ha stabilito le somme da versare. In caso contrario, cioè quando la spesa è pagata ad altri soggetti (per esempio, all’agenzia di viaggio) va richiesta all’istituto scolastico un’attestazione dalla quale risulti la delibera di approvazione e i dati dello studente (circolare n. 13/2019)

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