27/10/2022
Autore: FISCO OGGI
È il termine ultimo entro il quale trasmettere all’Agenzia delle entrate il modello, direttamente o tramite intermediari, che attesta i redditi esenti o non dichiarabili nella precompilata
C’è tempo fino a lunedì 31 ottobre per inviare la Certificazione unica 2022 contenente i redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso dei dati devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline. In alternativa è possibile effettuare l’invio tramite un intermediario incaricato. I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito dell’Agenzia o da quello del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per il periodo d’imposta 2021, i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2022 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. L’invio deve essere effettuato entro il 16 marzo.
Il termine del 31 ottobre quindi riguarda le sole Certificazioni dei redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il sistema rilascia una comunicazione telematica attestante l’avvenuto ricevimento dei dati.
La scadenza riguarda la Certificazione unica dei redditi che non hanno concorso alla formazione dell’imponibile ai fini fiscali e contributivi, i redditi da lavoro autonomo inclusi quelli dei “contribuenti minimi” (articolo 27 Dl n. 98/2011) o dei “forfetari” (articolo 1, legge n. 190/2014), le provvigioni, i corrispettivi erogati dal condominio per i contratti di appalto.
Va ricordato che per la Cu 2022 alcuni codici da inserire nel campo 6 sono stati nuovamente individuati.
In particolare, per quanto riguarda i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti ai soggetti in regime forfetario si utilizzerà il codice 24 in luogo del precedente codice 12.
Per gli altri redditi non soggetti a ritenuta, ad esempio quelli dei contribuenti minimi, c’è il nuovo codice 21 in sostituzione del codice 7.
Nel caso di altri redditi esenti o somme che non costituiscono redditi (ad esempio i compensi percepiti da sportivi dilettanti) il nuovo codice 22 sostituisce il codice 8.