Rimpiazza la disciplina dei "nuovi minimi" che, però, potrà essere ancora sfruttata fino al compimento del primo quinquennio di attività o, se successivi, fino ai 35 anni di età
Determinazione del reddito a forfait, moltiplicando i ricavi o i compensi prodotti nell’anno per uno specifico coefficiente (diverso a seconda dell’attività svolta), e applicazione di un’imposta sostitutiva (dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap) con aliquota del 15%, da versare negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l’Irpef (in caso di imprese familiari, l’imposta è dovuta dall’imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari).
Queste le caratteristiche principali del nuovo regime fiscale agevolato per imprenditori, professionisti e artisti "di dimensioni ridotte" (ossia, per i soggetti Irpef che svolgono attività d’impresa o esercitano una professione o un’arte raggiungendo ricavi o compensi non particolarmente elevati),
disegnato dalla "Stabilità 2015" (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014).
Contestualmente all’introduzione del nuovo regime, è stata sancita l’abolizione di quegli altri che, fino allo scorso anno, potevano essere adottati: il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino" - articolo 13 della legge 388/2000); il regime contabile agevolato per gli "ex minimi" (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011); il regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi" - articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011).
Tuttavia, mentre per i primi due si tratta di una vera e propria cancellazione, il terzo ("nuovi minimi"), perdurando i necessari requisiti, potrà ancora essere utilizzato dai contribuenti che già lo applicavano nel 2014. Questi, infatti, potranno andare avanti con quel regime fino al compimento del quinquennio di attività (se, ad esempio, l’attività è stata avviata nel 2012 e lo scorso anno si era nel regime dei "nuovi minimi", vi si potrà restare fino al 2016 incluso) ovvero, se l’evento ricorre successivamente, fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età (ipotizzando che quando l’attività è stata iniziata nel 2012 si avevano venti anni, si potrà continuare con il regime dei "nuovi minimi" fino al 2027). Ovviamente, se si preferisce e risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste, si può "passare" al nuovo regime forfetario.
Chi è dentro e chi è fuori
Per ottenere l’accesso al nuovo regime forfetario, è richiesta la concomitante presenza di alcuni requisiti e condizioni, facendo riferimento all’anno precedente:
• i ricavi/compensi conseguiti/percepiti, ragguagliati ad anno e senza considerare gli eventuali importi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri, non devono superare i limiti indicati nella tabella sottostante
• le spese complessivamente sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori (anche a progetto), comprese le somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, non devono eccedere i 5.000 euro lordi
• il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali risultanti alla chiusura dell’esercizio non deve superare i 20.000 euro, considerando: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il loro valore normale (articolo 9 del Tuir); per i beni utilizzati promiscuamente, il 50%. Nel conteggio non rientrano i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e i beni immobili, in qualsiasi modo acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione
• eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati posseduti non devono essere superiori a quelli d’impresa, arte o professione, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato o la somma delle due tipologie di reddito non ecceda i 20.000 euro.
VEDI TABELLA
Sono invece esclusi dal nuovo regime agevolato, a prescindere dal possesso dei requisiti di accesso, i contribuenti che:
• si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
• non risiedono in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in un altro Stato della Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo
• in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
• oltre ad esercitare attività d’impresa, arte o professione, partecipano anche a società di persone, associazioni o Srl "trasparenti".
I vantaggi (con un extra per le start-up)
Diversi i benefici a vantaggio dei contribuenti che adottano il nuovo regime fiscale agevolato, a partire dalla semplificazione nella modalità di calcolo del reddito imponibile, che si ottiene, come già accennato, applicando ai ricavi/compensi dell’anno un determinato coefficiente di redditività (varia in base al codice Ateco identificativo dell’attività svolta). Risultano quindi irrilevanti le spese sostenute, tranne i contributi previdenziali obbligatori (tra l’altro, l’eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo). Inoltre, chi aderisce al nuovo regime forfetario:
• è esonerato dal versamento dell’Iva e dagli altri adempimenti in materia (registrazione delle fatture emesse; registrazione dei corrispettivi; registrazione degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione; dichiarazione e comunicazione annuale IVA; spesometro; comunicazione delle operazioni con Paesi black list. È invece tenuto alla certificazione dei corrispettivi, emettendo fattura ovvero, se da questa esonerato, rilasciando scontrino o ricevuta fiscale (la fattura dovrà recare, anziché l’ammontare dell’imposta, l’annotazione "Operazione in franchigia da Iva")
• è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive
• non è soggetto a studi di settore e parametri
• è esonerato, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, esclusa la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi
• non subisce l’effettuazione, da parte dei sostituti d’imposta, di ritenute d’acconto sui ricavi/compensi percepiti (a tale scopo, deve rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva)
• non è tenuto a operare ritenute sui redditi erogati (lavoro dipendente e assimilato, autonomo, ecc.)
• se imprenditore, può versare i contributi previdenziali in base al reddito dichiarato e non sul reddito minimale
• se nuova attività, nei primi tre anni il reddito imponibile è ridotto di un terzo, qualora si verifichino queste tre ulteriori circostanze:
o il contribuente, nei tre anni precedenti, non ha svolto attività artistica, professionale o d’impresa, neanche in forma associata o familiare
o l’attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria richiesto per l’esercizio dell’arte o della professione
o se si tratta di prosecuzione di attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non è superiore alla soglia indicata nella tabella per quell’attività.
Uscita dal regime, facoltativa od obbligatoria
I contribuenti che applicano il regime forfetario possono fuoriuscirne volontariamente, optando per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione deve essere comunicata con la prima dichiarazione da presentare dopo la scelta operata; è valida per almeno un triennio e, trascorso il periodo minimo, resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando ne permane la concreta applicazione.
Quando invece viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfetario o si verifica una delle cause di esclusione, il regime agevolato cessa di avere effetto dall’anno successivo: il contribuente sarà tenuto a tutti gli adempimenti relativi all’applicazione del regime ordinario (ad esempio, l’istituzione dei registri contabili e l’addebito dell’Iva).
Rilevanza del reddito forfetario
Per il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario non spettano le detrazioni per tipologia di reddito posseduto (articolo 13 del Tuir), mentre lo stesso rileva, va cioè sommato al reddito complessivo, ai fini della verifica del limite reddituale per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 2, del Tuir).