L’Agenzia farà sapere agli interessati di quali informazioni è in possesso in ordine - tra l’altro - a ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione
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La Stabilità 2015 (articolo 1, commi 634-640, legge 190/2014) punta decisamente a modificare il rapporto amministrazione finanziaria-contribuenti, introducendo nuove forme di comunicazione e collaborazione, da svolgere anche preventivamente, cioè prima degli appuntamenti fiscali, finalizzate – come chiarisce l’incipit della norma – a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
A tale scopo, è previsto che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni di cui è in possesso (acquisiti direttamente o da terzi), riferibili allo stesso contribuente, utili a quest’ultimo perché possa valutare con attenzione la propria posizione. Sia in vista dei successivi adempimenti dichiarativi sia per rimediare ad eventuali errori/omissioni del passato, avvalendosi del ravvedimento operoso.
In tale contesto si inserisce la revisione dell’istituto che consente di regolarizzare le violazioni tributarie, beneficiando della riduzione delle sanzioni, graduata in funzione della tempestività della correzione.
In particolare, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (tra cui, Irpef, Ires, Iva, Irap, imposte di registro, di bollo, ipocatastali, di successione e donazione), contrariamente al passato, è ora possibile accedere al ravvedimento anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza. In pratica, l’avvio di una verifica fiscale non preclude più il ricorso alla regolarizzazione.
L’unico ostacolo al ravvedimento è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità, emessa a seguito dei controlli automatici (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) o del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/1973).
Avvalersi del ravvedimento operoso, comunque, non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Sempre in riferimento ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, è stato rimosso anche il limite temporale, in base al quale il ravvedimento era praticabile, al massimo, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione. In aggiunta a quelle già esistenti, sono ora previste ulteriori due ipotesi, per le quali l’entità dello “sconto” sulla sanzione è, come al solito, legato alla tempestività della regolarizzazione:
per il ravvedimento effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo
per il ravvedimento effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo.
Un’ulteriore nuova fattispecie riguarda invece la totalità dei tributi, non solo quelli gestiti dalle Entrate. Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è dovuta nella misura ridotta a 1/9 del minimo.
Infine, è possibile avvalersi del ravvedimento per regolarizzare errori e omissioni, pur se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, anche al termine di attività di accesso, ispezione e verifica, quindi dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione; in questo caso, la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo. Tale opportunità non è ammessa in caso di violazioni relative all’emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto o all’installazione degli apparecchi per l’emissione di scontrini.
Contestualmente all’ampliamento del raggio di azione del ravvedimento (scattato dall’1 gennaio) è stata sancita l’abrogazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso (operativa, di fatto, dal prossimo anno): adesione ai processi verbali di constatazione, adesione agli inviti al contraddittorio e acquiescenza “rinforzata”, cioè relativa ad un avviso di accertamento non preceduto da pvc o da invito al contraddittorio.
In stretta connessione con le modifiche alla disciplina del ravvedimento, il legislatore è intervenuto anche sulla decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle e per gli accertamenti in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa e di regolarizzazione della violazione, quando non è prevista dichiarazione periodica. Il principio comune è che tali termini slittano in funzione delle correzioni apportate, ma con esclusivo riferimento agli elementi oggetto dell’integrazione.
In pratica, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative all’attività di liquidazione (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero quarto, quando si tratta di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale) e di controllo formale (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), concernenti le dichiarazioni integrative presentate per correggere errori e omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono – per quanto riguarda gli elementi “integrati” – dalla presentazione di tali dichiarazioni.
Analogamente, i termini per l’accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) decorrono dalla presentazione delle dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.
Infine, è stato previsto che anche per l’imposta di registro (articolo 76 del Dpr 131/1986) e per le imposte di successione e donazione (articolo 27 del Dlgs 346/1990), i termini per l’accertamento decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.