* fonti PMI.IT - INPS
Guida alla nuova NASpI
Destinatari della nuova NASpI
Destinatari della DIS COLL
Calcolo, misura e procedure NASpI
NASpI anticipata
Cause di decadenza
Calcolo, misura e procedura DIS-COLL
Assegni familiari 2015: requisiti, importi e limiti (Archivio)
Voucher ricollocamento: i disoccupati aventi diritto
Contratti di solidarietà: integrazione salariale 2015 al 70% (Archivio)
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
ASpI e mini-ASpI (Archivio)
Disoccupazione speciale edile e lavoro autonomo cumulabili
Asdi: il nuovo assegno di disoccupazione (Archivio)
Brochure A.N.S.A.P. illustrativa
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Guida alla nuova NASpI
Mini Guida alla nuova NASpI che sostituisce dal 2015 l’ASpI per i dipendenti, alle nuove indennità DIS COLL per cococo e cocopro e al trattamento ASDI per disoccupati di lunga durata
In attuazione della legge delega di Riforma del Lavoro, il Jobs Act, il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre ha approvato anche un decreto relativo alla riforma degli ammortizzatori sociali, che introduce importanti novità in tema di ASpI. Nel dettaglio l’assicurazione per l’impiego introdotta dalla Legge Fornero dell’estate 2012 dal primo maggio 2015 si chiamerà NASpI - che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – mentre per i collaboratori coordinati e continuativi arriva un’indennità di disoccupazione chiamata DIS-COLL. I nuovi ammortizzatori si rivolgono dunque a una platea più ampia di lavoratori, e sostituiscono da subito ASpI e mini-ASpI, e si applicano ai lavoratori dipendenti a partire dal prossimo mese di maggio e ai cocopro dal primo gennaio 2015.
Destinatari della nuova NASpI
Percepiranno la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego tutti i lavoratori dipendenti che perderanno il lavoro dal prossimo 1° maggio 2015, esclusi gli assunti a tempo indeterminato del pubblico impiego, e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. In tutti i casi, il lavoratore deve aver perso involontariamente la propria occupazione: oltre a tutti i casi di licenziamento, è riconosciuta anche a chi si dimette per giusta causa e nelle risoluzione consensuali di rapporti di lavoro in seguito a procedure di conciliazione o procedimenti disciplinari (in base all’articolo 7 della legge 604/1966, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 92/2012. Altri requisiti:
• stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c del Dlgs 181/2000: lavoratori che hanno perso l’impiego e siano immediatamente disponibili alla ricerca di un’attività lavorativa;
• almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
• almeno 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Destinatari della DIS COLL
In attesa dell’esercizio delle altre deleghe previste dalla Riforma del Lavoro, che prevedono il superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per tutto il 2015 ai cocopro e ai cococo iscritti alla gestione separata, non pensionati, e senza partita IVA, che abbiano perduto involontariamente il lavoro, è riconosciuta un’indennità mensile chiamata DIS-COLL. Ulteriori requisiti:
• stato di disoccupazione ai sensi dell‘articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 181/2000;
• almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dal lavoro al predetto evento;
• nell’anno solare in cui inizia la disoccupazione, almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese con un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Calcolo, misura e procedure NASpI
La NASpI è l’ammortizzatore destinato ai lavoratori dipendenti, è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33:
• se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro, l’indennità è pari al 75% della retribuzione;
• se lo stipendio è superiore, l’indennità è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% della differenza fra la retribuzione mensile e il tetto di 1195 euro.
In ogni caso, nel 2015, l’assegno non può superare i 1300 euro mensili. A partire dal quinto mese di fruizione, l’indennità è rdotta del 3% al mese. Dal prossimo 2016, la riduzione del 3% si applicherà a partire dal quarto mese. L’indennità è pagata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni. A partire dal 2017, la NASpI non potrà comunque essere percepita per più di 78 settimane.
La domanda va presentata all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
La NASpI viene erogata fino a quanto permane lo stato di disoccupazione ed è condizionata anche alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Le modalità precise di attuazione verranno regolamentate da decreto ministeriale. Se il lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro inferiore ai sei mesi mentre sta ancora percependo il sussidio, può interromperlo per un massimo di sei mesi. Se instaura un rapporto di lavoro con uno stipendio annuale inferiore al minimo per presentare la dichiarazione dei redditi, continuerà a percepire la NASpI, con un trattamento ridotto. Se infine intraprende un’attività autonoma, dovrà informare l’INPS entro un mese, dichiarare il reddito annuo previsto, e percepirà un’indennità ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto.
NASpI anticipata
Come per l’ASpI, è previsto che il lavoratore possa chiedere l’anticipazione del sussidio in un’unica soluzione allo scopo di avviare iniziative imprenditoriali o professionali autonome. Il lavoratore in questo caso deve presentare domanda all’INPS entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività. Se poi instaura un rapporto di lavoro dipendente, deve restituire l’anticipazione ottenuta.
Cause di decadenza
Cause di decadenza dall’indennità NASpI:
• perdita dello stato di disoccupazione;
• inizio di attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste all’INPS;
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (in questo caso, è possibile scegliere la NASpI invece dell’assegno di invalidità, ma non cumularli);
• violazione delle regole a cui è condizionato il trattamento.
La NASpI da diritto alla contribuzione figurativa, ed è riconosciuta anche ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto subordinato a tempo indeterminato.
Trattamento di disoccupazione ASDI
I lavoratori che quando finisce la NASpI non hanno ancora trovato lavoro e si trovano in una condizione economica di bisogno (misurata attraverso l’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente), hanno diritto a un ulteriore sussidio, ASDI (assegno di disoccupazione), in via sperimentale per l’anno 2015. Inizialmente, questo sostegno è riconosciuto prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a coloro che sono in età vicina al pensionamento. In seguito, sarà valutata l’estensione della misura. Il sussidio dura al massimo sei mesi, è pari al 75% dell’ultima NASpI percepita, viene aumentata a seconda dei carichi familiari.
Il sussidio è cumulabile con redditi da lavoro, in base a criteri e massimali che verranno stabiliti con apposito decreto attuativo, ed è previsto che vada accompagnato da un progetto personalizzato di reinserimento nel lavoro.
Calcolo, misura e procedura DIS-COLL
Il trattamento per i collaboratori è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto e a quello precedente, diviso per i mesi di contribuzione. E’ pari al 75% del reddito se questo è pari o inferiore a 1195 euro mensili, mentre se il reddito è superiore al 75% si aggiunge il 25% della differenza fra quanto percepito e il massimale. L’assegno 2015, come per la NASpI, non può superare i 1300 euro al mese, è ridotto del 3% a partire dal quinto mese, è corrisposto per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente alla cessazione del lavoro al predetto evento. Dura al massimo sei mesi. Non prevede contributi figurativi. La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro. L’indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione e alle stesse altre caratteristiche della NASpI. È sospesa in caso di impiego subordinato, è ridotta per chi intraprende un’attività autonoma (con le stesse regole della NASpI). (Fonte: Decreto sulla nuova NASpI).
Assegni familiari 2015: requisiti, importi e limiti
Mini guida sull’assegno familiare erogato ai lavoratori dipendenti: beneficiari, requisiti reddituali, calcolo e tabelle INPS valevoli per il 2015.
L’assegno familiare (decreto legge n. 69 del 1998 convertito in legge n. 153/1988), è una prestazione a sostegno del reddito per lavoratori dipendenti con reddito del nucleo familiare inferiore a determinate soglie stabilite annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo rivalutato dall’ISTAT.
Beneficiari ed esclusi
L’assegno spetta a:
• ipendenti pubblici e privati in attività (compresi apprendisti, collaboratrici domestiche, lavoratori a domicilio, soci di cooperative) e assimilati (es.: lavoratori socialmente utili);
• lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali;
• titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es.: indennità di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, maternità, malattia…);
• titolari di pensioni liquidate dal fondo pensioni dipendenti INPS o di regimi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).
La legge n. 449/1997 ha esteso il diritto all’assegno familiare anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS che versano la quota assicurativa, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Sono esclusi dalla prestazione i piccoli coltivatori diretti (per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente), coltivatori diretti (anche coloni e mezzadri), i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Requisiti
Per ottenere l’assegno il nucleo familiare deve essere composto dal richiedente e altri familiari anche non conviventi (fatta eccezione per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori):
• coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati , naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore a 18 anni;
• figli maggiorenni inabili per difetto fisico o mentale, nella permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro proficuo;
• fratelli, sorelle e nipoti minori di età o maggiorenni inabili, purché orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione superstiti.
• Soglie di reddito
• Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve oltrepassare i limiti di legge stabiliti ogni anno, con validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo. Il reddito deve derivare al 70% da lavoro dipendente e assimilato soggetto all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati sulle retribuzioni, indennità sostituiva di preavviso), anche se conseguiti all’estero o presso enti internazionali con sede in Italia. Contribuiscono anche gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio e le prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (indennità di disoccupazione e mobilità, malattia e maternità, integrazioni salariali).
• Tabelle 2015
• Per stabilire l’importo della prestazione si devono verificare le tabelle annuali INPS in base a: composizione nucleo familiare, presenza o meno di figli o soggetto inabile. Le tabelle 2015 sono state pubblicate con la circolare n. 76 dell’11 giugno 2014.
Calcolo
L’assegno è corrisposto per intero se il rapporto di lavoro è continuativo per:
• ogni mese di lavoro: 104 ore effettuate (operaio) o 130 ( impiegato);
• ogni settimana: se non si raggiungono 104 o 130 ore di lavoro al mese ma sono state effettuate almeno 24 ore settimanali (operaio) o 30 ore ( impiegato);
• ogni giornata lavorata: in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.
Domande
La richiesta dell’assegno familiare si presenta tramite consegna del modulo ANF/DIP- COD. SR16 al datore di lavoro, che ottiene dall’INPS il rimborso delle somme pagate. In alcuni casi il datore paga l’assegno solo se il lavoratore ha ottenuto prima l’autorizzazione dall’INPS (in questi casi la domanda si presenta con modello ANF42), che viene richiesta per includere determinati familiari nel nucleo:
• figli di genitori legalmente separati/divorziati o del coniuge già divorziato, prole naturale riconosciuta da entrambi i genitori, figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prevista dichiarazione del coniuge del richiedente;
• fratelli, sorelle e nipoti;
• familiari maggiorenni inabili al 100% o minorenni inabili per i quali non sia già documentata l’incapacità a svolgere i compiti e le funzioni dell’età;
• familiari residenti all’estero.
Voucher ricollocamento: i disoccupati aventi diritto
Con il decreto sugli ammortizzatori sociali, attuativo del Jobs Act, partono i voucher ricollocamento, cui hanno diritto tutti i disoccupati, non solo se licenziati: come funzionano.
Fra le tante novità inserite nei decreti attuativi approvati del Jobs Act, c’è anche il Contratto di Ricollocazione, un nuovo strumento a disposizione dei disoccupati per garantirsi validi servizi di ricerca di nuova occupazione. In pratica, a disposizione del lavoratore che ha perso il posto c’è un voucher ricollocamento, di importo variabile a seconda dei diversi profili professionali e della relativa difficoltà di ricollocazione, che il lavoratore può spendere rivolgendosi a una struttura pubblica o privata per la ricerca di lavoro. Originariamente, il voucher ricollocamento era inserito nel decreto sul nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e riguardava solo i casi di licenziamento, mentre ora è stato spostato nel decreto sugli ammortizzatori sociali, e riguarda tutti i disoccupati.
Contratto di Ricollocazione
Come si vede, quindi, lo strumento è stato ampliato, anche andando incontro a richieste arrivate dalla Conferenza Stato Regioni. Il sistema dei voucher ricollocamento, ampiamanete usato in diversi Paesi europei, in particolare in quelli nordeuropei con un mercato del lavoro orientato ai criteri della flexicurity (più che il singolo posto di lavoro, si difende il diritto al lavoro), in Italia è stato invece fino ad ora sperimentato in modo limitato, da alcune Regioni o relativamente a specifici casi.
Con il Jobs Act, diventa invece attivabile in tutto il territorio nazionale (sempre attraverso le Regioni, che lo finanziano attingendo dal Fondo per le Politiche Attive del lavoro, istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 147/2013). Il Contratto di Ricollocazione è regolamentato dall’articolo 17 del decerto sugli ammortizzatori sociali.
Come richiedere il voucher
Il lavoratore disoccupato deve innanzitutto rivolgersi a una struttura accreditata per la ricerca di lavoro ed effettuare la procedura di definizione del suo profilo di occupabilità. In pratica, in base alle esperienze, ai requisiti, titoli, e caratteristiche del lavoratore, viene stabilita la facilità, o difficoltà, di trovargli una nuova occupazione. In base a questo profilo personale di occupabilità, viene attribuita al disoccupato una “dote individuale di ricollocazione“, spendibile presso le strutture accreditate. Si tratta del voucher ricollocamento, il cui ammontare è proprozionato al profilo di occupabilità.
A questo punto è il lavoratore a scegliere se rivolgersi a un centro per l’impiego o a un’altra struttura, che incasserà l’importo del voucher assegnato solo in caso di conclusione positiva del processo di ricollocazione (quindi, solo se il disoccupato trova lavoro).
Requisiti
Il Contratto di Ricollocazione prevede le seguente regole generali:
• il disoccupato ha diritto a un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
• deve rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
• partecipa alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
Decadenza
Il voucher ricollocamento decade nel caso in cui il disoccupato non partecipi alle iniziative di ricerca e riqualificazione sopra descritte, oppure se rifiuta senza giustificato motivo una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 181/2000, in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro. Infine, il voucher decade quando termina lo stato di disoccupazione. (Fonte: il decreto attuativo del Jobs Act sugli ammortizzatori sociali).
Contratti di solidarietà: integrazione salariale 2015 al 70%
Approvata l’emendamento al decreto Milleproroghe che prevede il ritorno al 70% dell’integrazione salariale nei contratti di solidarietà.
Dal 2015 torna al 70% l’integrazione salariale dei contratti di solidarietà. È la novità introdotta da un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera. Il ripristino per tutto il 2015 del contributo nella misura del 70% per i contratti in essere verrà finanziato con 50 milioni di euro di risorse recuperate dal fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
Viene dunque confermato l’intervento sui contratti di solidarietà anticipato nei giorni scorsi dal sottosegretario al Ministero del Lavoro, Teresa Bellanova. Prima firmataria dell’emendamento Chiara Gribaudo del Pd, la quale ha definito l’integrazione dei contratti di solidarietà:
«Uno strumento fondamentale, specialmente in anni di crisi, perché permette di evitare il licenziamento: per questo nel Jobs act abbiamo scritto che il suo ricorso dovrà essere prioritario. Il Ministero ha quindi confermato l’impegno a dare attuazione alle disposizioni della delega con specifici interventi per la messa a regime di questo ammortizzatore sociale, destinando ai contratti di solidarietà una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione».
Senza questa proroga, dal primo gennaio 2015, i contratti di solidarietà avrebbero perso il 10% sull’integrazione salariale. Anche nel 2014 l’integrazione era al 70%, mentre per questi contratti la legge prevede un’integrazione pari al 60% a carico della cassa integrazione straordinaria, sulla parte di monte ore che viene perso. Grazie all’emendamento al Milleproroghe approvato, l’integrazione sarà al 70% anche nel 2015.
Sostegno al reddito: importi massimi delle indennità
Gli importi massimi 2015 resi noti dall’INPS per integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili.
Con la Circolare n.19/2015 l’INPS ha stabilito gli importi massimi delle indennità di sostegno del reddito per il 2015. Tali importi per trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili, sono entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2015. Gli importi massimi vengono indicati al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento. Viene inoltre riportata la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Nella Circolare, l’Istituto ricorda che:
“L’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96
Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 1.166,05 1.097,95
Superiore a 2.102,24 Alto 1.401,49 1.319,64
Indennità di mobilità
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96
Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia per il 2015, l’importo è di 635,34 euro, ovvero 598,24 euro al netto della riduzione del 5,84%.
ASpI e mini-ASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, per il 2015, a 1.195,37 euro. In ogni caso l’importo massimo mensile non può superare, per il 2015, i 1.167,91 euro, anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012.
Disoccupazione speciale edile e lavoro autonomo cumulabili
I chiarimenti INPS in tema di compatibilità e cumulabilità tra trattamento di disoccupazione speciale edile e reddito da lavoro autonomo
Il trattamento di disoccupazione speciale edile è cumulabile con il lavoro autonomo, a precisarlo è stato l’INPS con il Messaggio n. 501/2015, l’INPS in risposta ai quesiti formulati dalle strutture periferiche e dagli utenti. Più in particolare l’Istituto ha confermato la compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dei trattamenti speciali di disoccupazione edile, così come avviene per l’indennità di disoccupazione ASpI, non essendo stato previsto dal legislatore il reddito da lavoro autonomo come causa di decadenza dall’indennità.
Indennità anticipata
Anzi il legislatore ha reso cumulabili la percezione dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di lavoro autonomo proprio con l’obiettivo di incentivare quest’ultimo, prevedendo in questi casi la corresponsione anticipata dell’indennità in un’unica soluzione così da aiutare il professionista per intraprendere lo svolgimento di attività autonoma.
Requisiti
Perché l’indennità e il lavoro autonomo sia compatibili e cumulabili è tuttavia necessario che il reddito da lavoro autonomo non superi il reddito minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro per lavoro autonomo, 8.000 euro per attività di collaborazione coordinata e continuativa). Questo perché superando tale limite, il lavoratore non potrebbe mantenere reddito lo status di disoccupato.
Asdi: il nuovo assegno di disoccupazione
Il nuovo assegno di disoccupazione Asdi per il sostegno al reddito dei lavoratori, al posto di ASpI e NASpI: ecco requisiti e ammontare, in attesa del decreto attuativo con le istruzioni.
La legge delega di Riforma del Lavoro, il Jobs Act, ha introdotto importanti novità in tema di ammortizzatori sociali: l’ASpI, assicurazione per l’impiego introdotta dalla Legge Fornero, da maggio 2015 cambierà infatti volto e si chiamerà NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Una volta che questa si esaurirà, però, i lavoratori che permarranno nella condizione di disoccupazione con un ISEE basso potranno fruire dell’assegno di disoccupazione (Asdi) per un massimo di 6 mesi. Ad introdurre questa ulteriore tutela di sostegno al reddito per i lavoratori percettori della nuova NASpI, in via sperimentale dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015, è stato il decreto legislativo attuativo della legge 183/2014.
Requisiti
A regime, ad avere accesso all’Asdi saranno solo i lavoratori disoccupati che:
• abbiano fruito della NASpI per la sua intera durata senza trovare occupazione;
• si trovino in condizioni economiche, verificabili tramite l’ISEE e definite attraverso un decreto del Ministero del Lavoro e del Ministro dell’Economia;
• siano aderenti a un progetto personalizzato del centro per l’impiego.
Per il 2015 potranno accedere all’Asdi solo:
• i lavoratori con nuclei familiari in cui siano presenti minorenni;
• i lavoratori in età vicina alla pensione.
Importo e pagamento
L’importo Asdi sarà pari al 75% dell’ultima NASpI conseguita se non superiore all’assegno sociale (circa 450 euro), con possibili incrementi basati sui carichi familiari. L’erogazione del contributo avverrà tramite strumenti di pagamento elettronico.
Decreto attuativo
Per i dettagli definitivi (incrementi, limiti di cumulo dell’Asdi con i redditi derivanti da una nuova occupazione, graduale riduzione in relazione ai redditi e alla persistenza della stessa nuova occupazione e così via) sarà necessario attendere il successivo decreto attuativo. Tra le condizioni per accedere all’assegno il lavoratore è prevista l’adesione del lavoratore ad un progetto personalizzato proposto dai Centri per l’Impiego che dovrà contenere specifici programmi di ricerca attiva di lavoro.