PREVIDENZA - NUOVI STRUMENTI

Guida ai principali requisiti e canali per andare in pensione nel 2019/2020 per i lavoratori assicurati presso la previdenza pubblica obbligatoria.                                                                                                                                  NEWS
          
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Nel 2019 l’età per andare in pensione, per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria, subisce diversi cambiamenti rispetto allo scorso anno. L’approvazione del decreto legge sulla quota 100 rimette in discussione numerosi aspetti della vecchia normativa che dunque è bene riepilogare pur sapendo che il quadro è ancora suscettibile di diversi cambiamenti dato che deve ancora iniziare il lungo iter di conversione in legge del provvedimento.
 

 
Reddito di cittadinenza e Pensione di cittadinanza (Fonte INPS novembre 2019)
 
Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

A chi è rivolto

Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Come funziona

Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza. È condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti del nucleo familiare, e alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. Quest’ultimo sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiano già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato, ai sensi del decreto legislativo 147/2017, ovvero qualora i Centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo.

Questi patti possono prevedere l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

  • minorenni;
  • beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
  • beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
  • soggetti di oltre 65 anni di età;
  • soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
  • soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione.

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La Pensione di Cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.

DECORRENZA E DURATA

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

QUANTO SPETTA

Il beneficio economico, sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza, è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ ISEE e dal presente modello di domanda.

La quota A integra il reddito familiare fino a una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è elevata fino a 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il Reddito di Cittadinanza. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, l’importo viene ridotto a 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.

In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

Il valore dell’ ISEE dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1, ovvero fino a un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ ISEE.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Non tiene conto, inoltre, dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Pensioni Anticipate
Il Governo ha, inoltre, fermato retroattivamente l’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per la pensione anticipata scattato il 1° gennaio 2019. Pertanto anche nel 2019 si potrà andare in pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini o con 41 anni e 10 mesi di contributi le donne (sia del settore pubblico che del privato). Anche qui però tornano le finestre mobili: 3 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici con la prima decorrenza - per chi ha maturato i requisiti entro l’entrata in vigore del DL su quota 100 - al 1° Aprile 2019. Beneficiano dello stop agli adeguamenti e dell’inserimento della finestra mobile trimestrale anche i lavoratori precoci.

Pensione di vecchiaia
Non ci sono cambiamenti invece per la pensione di vecchiaia che vede confermato lo scatto di cinque mesi dell’aspettativa di vita. In particolare nel 2019 l’età pensionabile sale da 66 anni e 7 mesi a 67 anni fermo restando un minimo, di regola, di 20 anni di contributi. Lo scatto non si applica ai lavoratori addetti alle mansioni gravose con almeno 30 anni di contribuzione che, pertanto, mantengono l’uscita a 66 anni e 7 mesi (qui i dettagli).

Cumulo contributivo
Tutti i requisiti contributivi, è bene ricordarlo, possono essere raggiunti con maggiore facilità grazie al cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge 228/2012 come riformata dalla legge 232/2016: in sostanza il lavoratore può mettere assieme la contribuzione sparsa in diverse gestioni previdenziali non coincidente temporalmente al fine di guadagnare il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, per la pensione anticipata ed anche per la quota 100 senza necessariamente ricorrere alla totalizzazione (in diversi casi più penalizzante) o alla ricongiunzione onerosa dei periodi. Il cumulo è consentito anche con riferimento alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti (ad eccezione del caso in cui si debba raggiungere il requisito contributivo di 38 anni per la quota 100).

Gli scivoli per le categorie disagiate
Proseguono anche nel 2019 gli scivoli pensionistici per le categorie lavorative più deboli (disoccupati, invalidi almeno al 74%, caregivers e addetti alle mansioni gravose) introdotti dallo scorso anno con la legge 232/2016. Si tratta in particolare dell’Ape sociale, cioè un’indennita’ di accompagnamento alla pensione dai 63 anni e, come accennato, la pensione anticipata con un requisito di contribuzione ridotto a 41 anni per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Chi matura i requisiti nel corso del 2019 dovrà, come accaduto nel 2018, produrre una doppia domanda all’Inps: la prima volta alla verifica dei requisiti, la seconda volta all’accesso alla prestazione vera e propria.

Le altre deroghe
Si rinnova poi l’opzione donna per le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni (59 se autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31.12.2018 (qui i dettagli) a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cd. opzione donna). Il 2019 sarà anche l’ultimo anno di sperimentazione dell’ape volontario, cioè l’anticipo della pensione pagato dalla banca per i soggetti che hanno 63 anni, 20 anni di contributi e si trovano a non più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. Anche gli addetti alle mansioni usuranti e notturni possono uscire con requisiti ridotti: nel 2019 l’uscita può essere agguantata con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.
QUOTA 100
Il decreto legge 4/2019 consente ai lavoratori che raggiungono entro il 31 dicembre 2021 62 anni e 38 anni di contributi di accedere alla pensione
lo scorso 28 Gennaio 2019 è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 4/2019 contenente la cd. quota 100, una proposta per anticipare l’età pensionabile per i lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO), le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separatadell’Inps ed i fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria. Il provvedimento è entrato in vigore il 29 Gennaio 2019 ed ha iniziato l’iter di conversione in legge in Parlamento che dovrà concludersi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Dunque è suscettibile ancora di modifiche.

I requisiti: 62 anni e 38 di contributi
L’articolo 14 del citato DL 4/2019 introduce dal 2019 la possibiltà di andare in pensione con il mix di 62 anni di età e 38 anni di contributi in aggiunta ai canali di pensionamento tradizionali previsti dalla Legge Fornero (cioè pensione anticipata e pensione di vecchiaia). Secondo le stime del Governo nei prossimi anni con questa combinazione potrebbero lasciare il posto di lavoro 300mila lavoratori, in particolare uomini del settore statale. La misura ha però carattere sperimentale: vale per chi matura i suddetti requisiti di 62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2021. Chi ha raggiunto i requisiti entro il 31.12.2021 acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021 cristallizzando, cioè, il diritto a pensione.

Da ricordare: Il requisito anagrafico di 62 anni non viene adeguato alla speranza di vita che scatterà il 1° gennaio 2021. Non è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell’assegno. Pertanto chi ha 18 anni di contributi al 1995 continuerà a vedersi l’assegno calcolato con il sistema retributivosino al 2011.
Divieto di cumulo Reddito/Pensione
Viene ripristinato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) per rafforzare l’ingresso nel mercato di lavoro dei giovani. E’ ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di 5mila euro lordi.

Finestre
La quota 100 vede, inoltre, il ritorno ad un sistema di finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: 3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi dalla data di maturazione dei requisiti. Con la prima uscita fissata al 1° aprile 2019 (per il settore privato che ha i requisiti entro il 31.12.2018) e al 1° agosto 2019 (per il settore pubblico che ha i requisiti entro il 29.1.2019). Sono state garantite le specificità del comparto scuola. Le domande di pensionamento possono essere presentate a far data dal 29 gennaio 2019 (cfr: messaggio inps 395/2019). Qui di seguito la tavola con le decorrenze

Soggetti esclusi
E’ fuori dalla quota 100, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell’ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97.

Contribuzione Utile
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualisiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia (Circ. Inps 11/2019). Ai fini del pensionamento l’articolo 14, co. 2 del Dl 4/2019 sancisce la facoltà di cumulare gratuitamente - ai sensi di quanto previsto con la legge 228/2012 - la contribuzione mista cioè presente nell’assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell’Inps nonchè delle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO (sono fuori le casse professionali)
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Pensione di cittadinanza, Ecco a chi spetta

Domande al via dal 6 Marzo. Tutti i componenti del nucleo familiare dovranno avere compiuto almeno i 67 anni. Ancora da chiarire le modalità di accredito delle somme.

Pensione di cittadinanza ai nastri partenza. Dal prossimo 6 marzo i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti con almeno 67 anni potranno presentare domanda per la prestazione. Lo spiega, tra l’altro, l’Inps nel «Manuale» pubblicato sul proprio sito web, aggiungendo alcuni dettagli per cittadini ed operatori del settore. In primo luogo l’Inps ricorda che le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà che possono accedere al sostegno in maniera più semplice senza adempimenti legati al lavoro. Sarà sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti.
Alla prestazione possono accedere solo i nuclei familiari in cui tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, abbiano compiuto un’età pari o superiore a 67 anni. Requisito che resta agganciato alla speranza di vita, pertanto, dal 2021 è destinato a crescere. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d’ufficio. Le categorie beneficiarie sono le stesse del reddito di cittadinanza. Pertanto la PdC può essere concessa ai : a) Cittadini italiani e dell’Unione Europea; b) Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato); c) Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea (es. la moglie straniera di un connazionale). Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni , di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo. Non possono chiedere la PdC i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

La domanda
La domanda di Rdc/Pdc può essere presentata su carta presso gli uffici postali a partire dal 6 marzo (e successivamente da ogni giorno 6 del mese); oppure online sul sito del ministero www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali Spid. Inoltre, la raccolta delle domande avverrà anche presso i Caf, dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate. Unica condizione è l’aver già presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee, alla quale l’Inps assocerà la domanda di Rdc/Pdc.
Presentata la domanda, è l’Inps che comunicherà l’accoglimento o il rigetto via e-mail e/o sms, ai recapiti indicati dai richiedenti. L’Inps non indica un termine; stando alla normativa, questo non dovrebbe andare oltre 20 giorni: è previsto che le informazioni contenute nella domanda siano inviate all’Inps entro 10 giorni lavorativi e che l’Inps dia risposta nei successivi 5 giorni lavorativi. In caso di accoglimento: arriverà una seconda comunicazione, stavolta dalle Poste; entro 30 giorni dalla mail o sms dell’Inps tutti i componenti del nucleo familiare devono rendere la Did, con eccezione dei soggetti esclusi. Ancora in alto mare, invece, le modalità di erogazione del beneficio. Le somme, infatti, non saranno accreditate tramite la Carta Rdc prevista per il reddito di cittadinanza, ma dovranno essere definite in sede di conversione del decreto istitutivo.
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Regime Sperimentale Donna (Opzione Donna)

L’articolo 16 del DL 4/2019 ha rinnovato fino al 31 Dicembre 2018 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo.
Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) riscoperta in massa dopo l’introduzione della Riforma Fornero perchè consente di anticipare l’uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com’è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 67 anni unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).
Con l’opzione donna si può uscire invece con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto però di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo.

Indice
I Destinatari
I requisiti anagrafici e contributivi
Gli effetti della decurtazione
I limiti alla fruizione del regime
La Proroga dell’Opzione Donna

Destinatari
La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata o che, comunque, intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per perfezionare il requisito contributivo di 35 anni.

I Requisiti anagrafici e Contributivi
A seguito delle recenti modifiche apportate dall’articolo 16 del DL 4/2019 possono esercitare l’opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018 (Circ. Inps 11/2019). La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e delle autonome nate entro il 31 dicembre 1959 a condizione, per entrambe le categorie, che siano raggiunti entro il 31.12.2018 il requisito contributivo di 35 anni. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l’assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (cfr: Circolare Inps 53/2011).

Gli effetti della decurtazione
Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull’assegno che oscilla intorno 25-35% rispetto all’ultimo stipendio percepito. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell’età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.

Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna
Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi). Per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria (cioè le lavoratrici dipendenti del settore privato) non concorrono però i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Sono escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cd. esodati (messaggio inps 219/2013).

La disciplina sperimentale prevede che l’applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.
A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l’accredito figurativo di alcuni periodi legati all’educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

Sono ammesse al pensionamento anticipato anche coloro che, avendo maturato i requisiti sopra esposti in tempo utile per l’accesso al regime, presentino domanda successivamente alla scadenza del regime opzionale (il cd. principio della cristallizzazione del diritto a pensione). Ciò significa, pertanto, che una lavoratrice che ha raggiunto i requisiti sopra descritti entro il 2018 mantiene la possibilità di accedere all’opzione donna anche successivamente al 31 dicembre 2018 e successivamente alla data di apertura della finestra mobile. A tal proposito si rammenta che, secondo il messaggio inps 9231/2014, è possibile esercitare l’opzione anchesuccessivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi (ad esempio al momento della presentazione della domanda di pensione).
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APE Agevolato / APE Sociale

Il Decreto Legge 4/2019 ha prorogato di un anno l’assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia per le categorie sociali più deboli.

L’APe agevolato è un sussidio economico introdotto dall’articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio, a partire dal 1° maggio 2017, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore a condizione di avere raggiunto il 63° anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi.

Regolato dal DPCM 88/2017 e dalla Circolare Inps 100/2017 si rivolge agli iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell’Inps. Dunque riguarda tanto i lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato), gli autonomi e i parasubordinati con la sola esclusione dei liberi professionisti iscritti presso le relative casse professionali. Inizialmente la durata dell’ape sociale era prevista sino al 31.12.2018; sul punto merita segnalare la modifica di cui all’articolo 18 del DL 4/2019 che ne ha disposto la proroga sino al 31.12.2019 confermando le platee dei lavoratori beneficiari già ampliate a partire dal 1° gennaio 2018 con l’articolo 1, co. 162 e ss. della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).
Lo strumento, pertanto, anche nel 2019 resta a disposizione dei lavoratori che versano in condizione di difficoltà individuata in base a quattro specifici profili di tutela (disoccupati, invalidi, soggetti che assistono parenti disabili, addetti a mansioni cd. gravose). Tra le condizioni per la sua concessione spicca, tra l’altro, la necessaria residenza in Italia del beneficiario.

Disoccupati
Per quanto riguarda i disoccupati l’Ape sociale può essere concesso ai lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Dal 1° gennaio 2018 sono stati inclusi anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Oltre a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito dei predetti eventi è necessario, altresì, che il lavoratore abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante (si pensi alla Naspi, l’Aspi o all’indennità di mobilità) da almeno tre mesi.

Caregivers
L’Ape sociale può essere concesso ai lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dal 1° gennaio 2018, a seguito di un correttivo inserito nella legge di bilancio 2018, sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Invalidi
L’Ape sociale può essere concesso ai lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

Lavori cd. Gravosi
Infine lo strumento può essere concesso ai lavoratori dipendenti che svolgono una delle professioni elencate nella tavola sottostante . Dal 1° gennaio 2018 le professioni definite gravose sono diventate 15 dalle originarie 11 (sono stati inclusi gli operai agricoli, i lavoratori della pesca, i marittimi ed impianti siderurgici); è venuto meno il vincolo della tariffa inail non inferiore al 17 per mille; si è ampliato il periodo di ricerca della continuità dell’attività gravosa: se sino al 31.12.2017 il lavoratore doveva dimostrare di aver svolto l’attività gravosa per almeno sei anni negli ultimi sette, dal 1° gennaio 2018, in alternativa al predetto requisito il vincolo si considera soddisfatto anche con almeno sette anni di attività gravosa negli ultimi dieci.

Il requisito contributivo
Anche nel 2019 l’Ape sociale si conferma un intervento di natura selettiva, in quanto rivolto solo ad alcune platee di lavoratori che rispettino particolari caratteristiche. Per accedere all’Ape sociale bisogna, inoltre, soddisfare un minimo di 30 anni di contributi che diventano 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività gravose appena citate. Dal 1° gennaio 2018, però, le lavoratrici madri hanno uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni: una madre con due figli potrà dunque accedere al beneficio con 28 anni di contributi anzichè 30 (34 nei lavori cd. gravosi). La misura resta sperimentale: durerà sino al 31 dicembre 2019.

L’entità del sussidio
Il sussidio consiste in un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia erogato direttamente dall’Inps per 12 mesi all’anno il cui valore è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all’indennità stessa. Il sussidio non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi non rivalutabili annualmente . E non ha alcun riflesso sull’importo pensionistico futuro in quanto l’operazione è a totale carico dello stato (e non del lavoratore come prevede l’APE volontario). Il sussidio erogato è trattato fiscalmente come reddito da lavoro dipendente con riconoscimento, peraltro, del bonus di 80 euro previsto dal Governo Renzi.
Vicende dell’APE Agevolato

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (si pensi, in particolare alla Naspi), nè con l’Asdi, nonchè dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. Nè può essere concessa a coloro che sono già titolari di una pensione diretta (mentre è cumulabile con eventuali trattamenti ai superstiti concessi al beneficiario nonchè con le prestazioni di invalidità civile). Per accedere al sussidio il lavoratore deve inoltre cessare qualsiasi attività lavorativa sia dipendente che autonoma fermo restando la possibilità di cumulare l’indennità con piccoli redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro annui (4.800 euro nel caso di lavoro autonomo.

Da notare che il beneficiario del sussidio decade dal diritto all’indennità nel caso di conseguimento di una pensione anticipata e che, per i dipendenti pubblici, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio inizieranno a decorrere dal raggiungimento della pensione di vecchiaia e non da quella dell’accesso all’Ape agevolata. Dunque con uno slittamento di alcuni anni.

Domande entro il 31 marzo 2019
Ai fini del conseguimento del beneficio gli interessati devono produrre un’istanza volta alla verifica delle condizioni per accedere all’APE sociale e la domanda di accesso alla prestazione (Cfr: Circ. Inps 15/2019). L’istanza di verifica, a seguito dell’intervento di cui al DL 4/2019, va proposta all’Inps entro tre finestre temporali che per il 2019 risultano fissate: al 31 marzo 2019 (istanza tempestiva); tra il 1° aprile 2019 ed il 15 luglio 2019 (istanza intermedia) oppure tra il 16 Luglio 2019 ed il 30 Novembre 2019 (istanza tardiva).
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La Pensione Anticipata

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonchè agli iscritti presso la gestione separata dell’Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonchè dei lavoratori autonomi), che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall’età anagrafica del beneficiario.

La Pensione Anticipata nel Sistema Retributivo e Misto
Il requisito contributivo per il conseguimento della prestazione rimane fermo a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 (circolare Inps 11/2019). Come contropartita della sospesione dall’adeguamento Istat il DL 4/2019 ha introdotto - per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019 - una finestra mobile che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Misure per i precoci
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata per i lavoratori precoci restano fermi a 41 anni di contributi. A partire da coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha introdotto una finestra mobile trimestraleche comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione.

La contribuzione - Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fermo restando, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia (cfr: Circolare Inps 180/2014)

La Pensione Anticipata nel Sistema Contributivo
I lavoratori il cui primo contributo versato è successivo al 31 dicembre 1995 (e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo) possono conseguire il trattamento anticipato, sempre a prescindere dall’età anagrafica, al perfezionamento delle medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel sistema retributivo o misto appena citate.

A differenza di coloro che sono nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011, nei loro confronti non ha mai trovato applicazione il sistema di disincentivazione previsto qualora accedano alla pensione anticipata prima del raggiungimento del 62° anno di età. Inoltre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è sempre valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Per questi soggetti, inoltre, non sussiste l’agevolazione in favore dei lavoratori precoci sopra descritta (pensione con 41 anni di contributi).

La Pensione A 63 anni - Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, qualora piu’ favorevole, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Il requisito anagrafico è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita sopra citati e non ha formato oggetto di sospensione ad opera più volte citato DL 4/2019. Pertanto nel biennio 2019-2020 il requisito anagrafico è aumentato a 64 anni e continuerà, ogni biennio, ad essere incrementato secondo la tabella sotto allegata. A tale prestazione, peraltro, continua a non applicarsi alcuna finestra di slittamento nell’erogazione del rateo pensionistico.

La Decorrenza
Sino al 31.12.2018 tutte le prestazioni sopra descritte avevano decorrenza immediatamente dopo il perfezionamento del requisito contributivo, senza cioè piu’ dover attendere quel periodo di slittamento (finestra mobile) che veniva applicato in passato prima della Legge Fornero. A partire dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha reintrodotto una finestra mobile trimestrale al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci). Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non é, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo
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La Pensione di Vecchiaia

La pensione di vecchiaia è un trattamento pensionistico erogato al perfezionamento di determinate età anagrafiche in presenza di una contribuzione di regola non inferiore a 20 anni.

La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata dall’assicurazione generale obbligatoria, dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonchè dalla gestione separata dell’Inps al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi.

Dal 1° gennaio 2012 la Legge Fornero, DL 201/2011 ha inasprito in generale i requisiti di accesso fissandoli a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego; a 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato; a 63 anni e 6 mesi per le autonome e la parasubordinate.

Riguardo a queste ultime la Riforma ha previsto un innalzamento graduale dei requisiti anagrafici con l’obiettivo di parificare l’età pensionabile tra uomini e donne che è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2018. L’innalzamento è avvenuto con due scatti nel 2014 e nel 2016 pari ciascuno ad un anno e sei mesi per le lavoratrici dipendenti, di un anno ciascuno per le autonome e le parasubordinate. Nel 2018 l’adeguamento si è completato con un ulteriore scatto di un anno per le dipendenti del settore privato e di sei mesi le autonome e le parasubordinate. I requisiti sopra esposti sono soggetti, inoltre, agli adeguamenti alla speranza di vita che hanno prodotto un ulteriore slittamento, per tutti i lavoratori sia donne che uomini, sia dipendenti che autonomi, pari a 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016. Vediamo dunque di riassumere le condizioni attualmente vigenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia rammentando che il DL 4/2019 (decreto sulla quota 100) non ha cambiato le regole per questa prestazione pensionistica.

La Pensione di Vecchiaia nel sistema Retributivo o Misto

I lavoratori e le levoratrici dipendenti del settore privato o del settore pubblico, nonchè gli autonomi che possono vantare contribuzione al 31 Dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel sistema retributivo o misto possono accedere alla prestazione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2019 al perfezionamento di 67 anni.
I requisiti anagrafici utili per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono oggetto dell’adeguamento alla stima di vita Istat a partire dal 1° gennaio 2013. Come detto il primo aumento è stato di 3 mesi, il secondo aumento, pari ad ulteriori 4 mesi, è scattato il 1° gennaio 2016; il terzo adeguamento, scattato il 1° gennaio 2019, è pari a cinque mesi.
Con riferimento a tale ultimo adeguamento la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, co. 147-148 della legge 205/2017) ne ha disposto la dispensa con riferimento ai lavoratori dipendenti in possesso dialmeno 30 anni di contributi che abbiano svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa una delle 15 mansioni gravose come definite dalla legge 232/2016 oppure risultino addetti a mansioni usuranti o notturne ai sensi del Dlgs 67/2011 (cfr: Circolare Inps 126/2018). Il beneficio della dispensa dall’adeguamento è previsto a condizione che i beneficiari non risultino titolari dell’ape sociale al momento del pensionamento.

Il Requisito contributivo
Unitamente al requisito anagrafico sopra descritto è necessario vantare, congiuntamente, almeno 20 anni di contribuzione, ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

I Quindicenni
Resta salva la possibilità per alcuni lavoratori di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi. L’Inps, con la Circolare Inps 16/2013, ha chiarito infatti che resta in vigore, anche dopo la Riforma Fornero del 2011, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in deroga alla disciplina vigente che, come detto, chiede almeno 20 anni di contribuzione accreditata. Gli interessati alla deroga devono tuttavia perfezionare il requisito anagrafico previsto dalla Legge Fornero. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i lavoratori interessati possono conseguire la pensione di vecchiaia compiendo un’età pari a 67 anni.

La Pensione di Vecchiaia nel sistema Contributivo

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la pensione al perfezionamento dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto sopra descritto. Tuttavia, a differenza di costoro, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre alla presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
In caso contrario possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di 70 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione “effettiva” (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione. Anche il requisito anagrafico di 70 anni è soggetto agli adeguamenti in materia di stima di vita (dal 2019 sono quindi necessari 71 anni).

Pertanto, alla luce di quanto detto, i lavoratori in possesso di anzianità contributiva successivamente al 1° gennaio 1996 possono accedere alla prestazione pensionistica di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti indicati nella seguente tabella. I requisiti tengono conto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita come stimati in base allo scenario demografico Istat anno 2016. Si rammenta che i dati successivi al 2020 non sono ufficiali e quindi sono possibili degli scostamenti rispetto ai valori esposti.

La Decorrenza
Per effetto della disapplicazione delle finestre mobili operato dalla Riforma del 2011 la pensione di vecchiaia, come la pensione anticipata, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.
Com’è noto ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

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